21 giugno 2012

Forza maggiore: l’importanza di una tempestiva comunicazione alla controparte

di lettura

Il recente terremoto che ha colpito prevalentemente l'Emilia ha riportato in luce l'importanza della gestione delle situazioni di forza maggiore nel commercio internazionale.

E' noto che gli eventi che possono dar luogo allo stato di forza maggiore devono essere:

  • estranei alla parte che li invoca
  • imprevedibili al tempo in cui è stato pattuito il contratto.

Tali eventi devono in particolare sostanziarsi in situazioni a cui la parte contrattualmente obbligata non possa oggettivamente opporsi.

Tra le situazioni più tipiche dello stato di forza maggiore figurano l'incendio, le alluvioni, il terremoto e tutti quegli eventi naturali che non permettono oggettivamente di eseguire il contratto. Ad essi sono equiparati gli atti dell'autorità (embargo, atti normativi) che impediscano l'esecuzione del contratto. Normalmente lo sciopero del personale aziendale non è considerato forza maggiore, ma il contratto potrebbe disporre in merito diversamente.

Nei sistemi di common law la figura più vicina alla forza maggiore è la frustration, che pur partendo da considerazioni in parte diverse da quelle della force majeure continentale giunge a contemplare situazioni simili allargando un po' la casistica a noi più nota.

Lo stato di forza maggiore costituisce una giustificazione di legge, per cui opera anche se il contratto non la prevede. Sarebbe tuttavia utile disciplinare contrattualmente le conseguenze particolari in caso di forza maggiore, soprattutto quando le parti abbiano particolari interessi o scadenze che comportino una necessità di mantenere il contratto in vita o di terminarlo immediatamente.

Il problema per molte imprese soprattutto in Emilia (o con subfornitori nelle zone colpite dal terremoto) è quindi quello di conoscere i propri diritti e doveri per poter validamente invocare il caso di forza maggiore.

Tempestiva comunicazione dello stato di forza maggiore

Per quanto concerne i tempi per avvisare la controparte, la tempestività ha un'importanza fondamentale.

Infatti l'art. 79 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale prevede che: “La parte che non adempie deve avvertire l’altra parte dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità d’adempiere. Se la comunicazione non arriva a destinazione entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale la parte che non ha adempiuto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere l’impedimento, questa è obbligata a risarcire il danno insorto in ragione della mancata ricevuta."

Come comunicare alle controparti l'evento di forza maggiore

Si procederà con una comunicazione ufficiale (raccomandata anticipata via fax, messaggio di posta elettronica certificata, telegramma) da cui risultino i seguenti elementi:

  • informazione della data e dell'evento di forza maggiore e di come questo abbia influito sulla produzione dell'azienda. Possibilmente si dovranno accludere o indicare le fonti di informazione da cui possa essere provato l'evento.
  • Riferimento all'ordine o al contratto che l'azienda non è in grado di adempiere a causa dell'evento.
  • Previsioni della tempistica per il ripristino della normale produzione e della nuova data di consegna prevedibile.
  • Eventuali particolari sulle misure che l'azienda sta prendendo per far fronte più rapidamente agli impegni potranno servire ad aumentare la disponibilità delle controparti ad attendere il tempo necessario per la consegna e a non annullare gli ordini in corso.

Contratti di fornitura

E' necessario che il fornitore:

  • dia notizia dell'evento al compratore entro il tempo più breve possibile
  • informi il compratore sulle previsioni di durata dell'impossibilità di effettuare la fornitura.

Ciò permetterà all'acquirente di valutare se abbia ancora interesse a ricevere la prestazione. In caso l'acquirente decida di rinunciare all'acquisto e di terminare il contratto, nessuna delle parti potrà richiedere un indennizzo all'altra.

Forza maggiore subita dai fornitori

La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale prevede espressamente la giustificazione della mancata fornitura dovuta alla forza maggiore subita dai subfornitori. Essa in particolare all'art. 79 dispone che "Se l’inadempienza di una parte è dovuta all’inadempienza di un terzo che essa ha incaricato di adempiere in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità soltanto nel caso"... essa lo sia per via di una situazione di forza maggiore o equiparata che le permetterebbe di giustificare l'inadempimento.

Altre normative non prevedono nulla in merito alla possibilità di invocare lo stato di forza maggiore dei propri subfornitori, ma in linea di massima la giurisprudenza internazionale riconosce l'eccezione di forza maggiore quando si possa dimostrare che i prodotti che avrebbe dovuto fornire il subfornitore (che abbia subito l'evento di forza maggiore) non sono facilmente e/o tempestivamente reperibili presso altre fonti.

La mancata fornitura di viti comuni, quindi, potrebbe non essere considerata alla stregua della mancata fornitura di una componente o di un prodotto che ha particolari caratteristiche di qualità, tecnologie o tempi di lavorazione.

Escussione dei performance bond

Benchè la forza maggiore sia contemplata dalla legge e debba operare di conseguenza senza necessità che il contratto disponga in merito, la rigorosa disciplina formale delle garanzie internazionali a prima domanda comporta che i tribunali non ritengano abusiva l'escussione del performance bond in caso di forza maggiore, salvo che il testo della garanzia faccia espressamente menzione di questa causa di giustificazione.

Resterebbe anche in questo caso il problema di individuare come rendere documentabile per la banca lo stato di forza maggiore onde permettere il diniego di pagamento alla richiesta di escussione del bond.

La banca infatti ha normalmente il dovere di pagare l'importo della garanzia al beneficiario, dato che le garanzie a prima domanda sono completamente slegate dalle vicende del contratto tra le parti. Pertanto, in caso di forza maggiore che si manifesti nell'ambito del contratto tra le parti la banca mantiene il proprio obbligo nei confronti del beneficiario.

La forza maggiore che colpisca l'ordinante di una garanzia a prima domanda pertanto non rileverà in caso di escussione del bond, posto che essa impedisce l'esecuzione di un contratto estraneo al rapporto tra banca e beneficiario (e tra banca e ordinante) e non impedisce in alcun modo diretto il pagamento.

Ritardo o sospensione dei pagamenti

La situazione finanziaria di molte aziende che subiscono un evento di forza maggiore diviene facilmente precaria, dato che esse non ricevono il pagamento per le merci che non possono consegnare. Ciò comporta una difficoltà nel pagare a loro volta i propri fornitori.

Poichè tale situazione è indirettamente dovuta allo stato di forza maggiore, molte aziende si chiedono se esse possano validamente eccepire l'evento come giustificazione del ritardo nei pagamenti.

La giurisprudenza generalmente nega questa possibilità, in quanto la forza maggiore deve comunque consistere in un evento che impedisce la prestazione, in questo caso il pagamento. Ciò di fatto non avviene.

In giurisprudenza internazionale è invece stato considerato caso di forza maggiore l'impedimento all'effettuazione di pagamenti all'estero imposto da norme nazionali in virtù di un periodo particolarmente burrascoso di passate crisi valutarie. In tal caso si decise che l'impedimento a effettuare pagamenti all'estero fosse considerato forza maggiore e comportasse la sospensione dell'esecuzione del contratto sino a ripristino della normalità. L'atto dell'autorità, che ricomprende le norme nazionali, è stato in questo caso giustamente considerato forza maggiore.

Avv. Vartui Kurkdjian

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