18 luglio 2022

Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale

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La vendita internazionale di beni mobili tra professionisti è regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, adottata a Vienna nel 1980 (Convenzione di Vienna).

Limiti alla responsabilità del venditore nella vendita internazionale

La convenzione, ratificata dall’Italia oltre che da 95 paesi, si applica alle vendite internazionali di merci tra un esportatore italiano e un acquirente straniero, salvo che la sua applicazione venga espressamente esclusa dalle parti o le parti scelgano, quale legge applicabile al contratto, la legge di un paese che non ha ratificato la Convenzione di Vienna.

La Convenzione di Vienna contiene norme sulla formazione del contratto, sui diritti e obblighi del venditore e del compratore, sul passaggio del rischio, sulle conseguenze in caso di inadempimento delle obbligazioni delle parti e sul risarcimento del danno.

E’ fondamentale conoscere la disciplina della responsabilità per inadempimento e conseguente diritto al risarcimento dei danni dettata dalla Convenzione per prevedere i rischi derivanti dall’affare e per valutare se inserire clausole contrattuali volte a integrare e/o a derogare alla disciplina legale. I danni sono infatti difficili da quantificare in modo preciso prima che si verifichi un inadempimento e ciò può rappresentare un rischio estremamente elevato per il venditore, nel caso non lo prenda in considerazione al momento della negoziazione e della redazione del contratto.

Limiti presenti nella Convenzione di Vienna

In base alla Convezione di Vienna (art. 74) “in caso di inadempimento di una parte, l’altra parte ha diritto al risarcimento del danno consistente in una somma pari alla perdita subita a causa di tale inadempimento, incluso il mancato guadagno”.

Il risarcimento al quale ha diritto la parte non inadempiente non si estende però al risarcimento integrale di qualsiasi danno, ma la stessa Convenzione di Vienna contiene alcune disposizioni che limitano il danno risarcibile.

Limite del danno prevedibile

Il risarcimento non può superare il danno che la parte inadempiente prevedeva o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, alla luce dei fatti e degli elementi di cui era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza, come possibile conseguenza dell'inadempimento (art.74 della Convenzione di Vienna).

Caso - vendita internazionale di pellet

A seguito della conclusione di un contratto di vendita di pellet tra un acquirente danese e un venditore polacco, i clienti dell’acquirente e alcune autorità locali denunciano la presenza nei pellet di sostanze vietate dalla legge ambientale danese. L’acquirente, dopo aver denunciato il difetto di conformità al venditore, risolve il contratto di vendita e inizia una causa innanzi alla Corte polacca per chiedere il risarcimento del danno; in particolare chiedendo la restituzione del prezzo pagato, il rimborso dei costi sopportati dall’acquirente per la negoziazione e la conclusione del contratto di vendita (ad es. spese di viaggio per incontrare la controparte, riunioni, spese di pubblicità), nonché il rimborso dei costi sostenuti per il richiamo dei prodotti difettosi.

La Corte d’Appello di Szczecin (Polonia), con riferimento al risarcimento del danno, ha respinto (decisione del 7/02/2013) la richiesta di rimborso dei costi sopportati dall’acquirente per la negoziazione e la conclusione del contratto di vendita, ritenendo che il venditore non poteva prevedere che l’acquirente avrebbe sostenuto tali costi durante le negoziazioni.

Dovere della parte non inadempiente di mitigare il danno

Un ulteriore limite è posto dall'articolo 77 della Convenzione di Vienna che impone alla parte non inadempiente il dovere di adottare ragionevoli misure al fine di mitigare la perdita derivante dall'inadempimento. Se non le adotta, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del danno nella misura in cui il danno avrebbe potuto essere attenuato.

Caso - vendita internazionale di orologi

Un fabbricante svizzero di orologi e un acquirente (rivenditore al dettaglio) ucraino concludono un contratto di vendita di orologi. Nonostante l’accettazione degli ordini da parte del venditore, quest’ultimo si rifiuta di consegnare i prodotti in quanto, nel frattempo, ha concluso un contratto di distribuzione esclusiva per l’Ucraina con una società terza. L’acquirente agisce per il risarcimento dei danni e in particolare per il mancato guadagno quantificato come differenza tra il prezzo contrattualmente pattuito e il prezzo al dettaglio applicato dall’acquirente per tali prodotti.

La causa giunge sino alla Corte Suprema che ritiene il venditore inadempiente all’obbligo di consegna e, conseguentemente, che l’acquirente ha diritto al risarcimento dei danni. Quanto alla quantificazione degli stessi e in particolare del mancato guadagno, la Corte ha respinto la quantificazione dei danni richiesta dall’acquirente, stante la mancanza di prova del prezzo al dettaglio applicato da quest’ultimo ai suoi clienti finali e stante il mancato adempimento all’obbligo di mitigare i danni di cui all’art. 77 della Convenzione di Vienna.

La Corte Suprema osserva che l’acquirente avrebbe potuto mitigare i danni sofferti acquistando i prodotti dal nuovo distributore esclusivo per l’Ucraina, acquisto che l’acquirente si era rifiutato di fare. Conseguentemente, l’ammontare dei danni liquidati all’acquirente è stato ridotto alla differenza tra il prezzo contrattualmente pattuito e il prezzo dei prodotti “in sostituzione” che l’acquirente avrebbe potuto comprare dal distributore esclusivo per mitigare il danno (Corte Federale Svizzera, decisione del 17/12/2009 n. 4A_440/2009).

Limite dato dagli atti o omissioni dell’altra parte

L'articolo 80 della Convenzione di Vienna prevede che: “Una parte non può avvalersi di un'inadempienza dell'altra parte nella misura in cui tale inadempienza è dovuta ad un atto o omissione da parte sua”.

Tale disposizione introduce un ulteriore limite alla risarcibilità dei danni, che ricorre laddove l’inadempimento sia dovuto, in tutto - in tal caso si avrà esenzione di responsabilità con esclusione del diritto al risarcimento del danno - o in parte - in tal caso di avrà una limitazione del danno risarcibile - a un'azione o un'omissione della prima parte.

Caso - vendita internazionale di un macchinario per confezionare capi di abbigliamento

Un acquirente russo e un venditore francese concludono un contratto per la vendita di un macchinario per confezionare capi di abbigliamento. Per la prova di funzionamento, prima della consegna finale del macchinario, il venditore utilizza il materiale (rotoli per il confezionamento) fornitogli dall’acquirente. Dalla prova emerge che tale materiale è di qualità carente, ciononostante l’acquirente si rifiuta di prendere in consegna il macchinario e quindi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, la restituzione dell’acconto e il risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni dell’acquirente, accolta solo in parte dalla Corte d’Appello, la Corte di Cassazione francese, rinvia nuovamente la causa alla Corte d’Appello, affermando che quest’ultima avrebbe omesso di considerare se i risultati insoddisfacenti della prova di funzionamento fossero, in parte, imputabili alla fornitura di una qualità scadente dei materiali forniti dall’acquirente dovendo quindi, la Corte d’Appello, ri-quantificare i danni alla luce di tali valutazioni (Cour de Cassation - Francia decisione del 09-07-2019).

Limite della forza maggiore

Infine, l’articolo 79 della Convenzione di Vienna prevede un'esenzione di responsabilità della parte inadempiente, e dunque un esonero dal dovere di risarcire i danni, se tale parte prova che l'inadempimento è dovuto a un impedimento che sfugge al suo controllo e che non si poteva ragionevolmente prevedere che avrebbe tenuto conto dell'impedimento al momento della conclusione del contratto, o che avrebbe potuto evitarlo o superarlo, o delle sue conseguenze.

Derogabilità della disciplina della Convenzione di Vienna

Pur in presenza dei limiti alla risarcibilità di ogni e qualsiasi danno dettati dalla Convenzione di Vienna, permane il rischio in capo alla parte inadempiente di dover risarcire somme considerevoli e importi anche superiori al valore dello stesso contratto. Può dunque essere opportuno ricorrere a clausole contrattuali che limitano o, in alcuni casi, escludono la responsabilità delle parti in caso di inadempimento.

Le parti sono infatti libere di limitare o escludere la loro responsabilità per il caso di inadempimento del contratto di vendita. La stessa Convenzione di Vienna prevede infatti il principio secondo cui le parti possano escludere o derogare alla disciplina dettata dalla Convenzione (art. 6 CISG).

Clausole contrattuali

Le clausole di limitazione ed esclusione della responsabilità, in caso di inadempimento di una parte, derogano al regime giuridico altrimenti applicabile in caso di violazione del contratto.

Fondamentale, per chi redige la clausola di limitazione di responsabilità, è assicurarsi che tale clausola sia valida e tale valutazione dovrà essere fatta in base alla legge applicabile al contratto.

Le questioni relative alla validità sostanziale delle clausole di esenzione e di limitazione della responsabilità non sono infatti disciplinate dalla Convenzione di Vienna (art. 4§2 della Convenzione di Vienna).

Si ritiene tuttavia in dottrina che debba ritenersi insito alla Convenzione di Vienna il principio secondo il quale le clausole di limitazione o esclusione non devono lasciare l'altra parte senza alcun rimedio o, in altre parole, la limitazione o l'esclusione non devono equivalere a una situazione in cui l'esecuzione del contratto diventa facoltativa, soggetta solo alla volontà del debitore.

Conseguentemente, una clausola limitativa della responsabilità di una parte dovrebbe essere valida a condizione che l’altra parte non sia privata di tutti i rimedi previsti dalla Convenzione (ad es. possibilità di risolvere il contratto). Tale situazione sarebbe contraria sia al principio generale di ragionevolezza riconosciuto dalla Convenzione di Vienna come principio fondamentale, sia al principio di buona fede.

Ad esempio, se al contratto è applicabile la legge italiana, la clausola limitativa della responsabilità dovrà rispettare il dettato dell’art. 1229 n.1 c.c., in base al quale è nulla una clausola che escluda o limiti la responsabilità della parte inadempiente in caso di dolo o colpa grave. Così come, ai sensi dell’art. 1229 n. 2 c.c. è nullo ogni patto di esclusione o limitazione della responsabilità per i casi in cui l’inadempimento costituisca una violazione degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. E’ dunque consigliabile, nel redigere una clausola che limita la responsabilità, fare salvo il caso di dolo o colpa grave. Ad esempio: “salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, in caso di difetti, mancanza di qualità o non conformità dei prodotti l’unica responsabilità del venditore sarà quella di provvedere alla riparazione o sostituzione dei beni”

Requisiti simili sono presenti negli ordinamenti di vari paesi di Civil law, mentre nei sistemi di common law si tende a lasciare le parti libere di determinare il contenuto degli accordi di esenzione e limitazione di responsabilità, riconoscendone la piena validità in base al principio della libertà contrattuale.

Ad.esempio, una clausola molto utilizzata dagli americani che è stata ritenuta valida dalla corte americana (e che a un giurista di civil law potrebbe destare perplessità) è la seguente:

L’attrezzatura è fornita “così com’è” e con tutti i difetti salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto. Il venditore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sulle condizioni dell'attrezzatura, inclusa, senza limitazioni, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a servire ad uno scopo particolare, e declina espressamente ogni responsabilità e non sarà responsabile per la perdita di profitti o per perdite indirette, incidentali, consequenziali o commerciali di qualsiasi tipo(USA, Federal District Court of Pennsylvania, July 25, 2008).

Clausole limitative della responsabilità nella vendita internazionale

Nel contesto della vendita internazionale, le clausole di limitazione di responsabilità a favore del venditore, più diffuse, sono quelle che limitano la responsabilità per il ritardo nella consegna e/o per i danni derivanti dalla non conformità della merce venduta. Per quanto riguarda la consegna, ormai, stante la congestione dei porti, le difficoltà di approvvigionamento di materie prime, sono sempre più utilizzate clausole ove il venditore esclude qualsiasi responsabilità per i ritardi nel rispetto dei termini di consegna. Ad es.: “salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, qualsiasi responsabilità del venditore per il ritardo nelle consegne è espressamente esclusa”.

Per quanto riguarda invece le limitazioni di responsabilità del venditore per il caso di non conformità dei beni, tali limitazioni possono riguardare diversi aspetti.

Un primo limite può essere imposto regolando la procedura da seguire in caso di reclami, fissando i termini entro i quali l’acquirente deve denunciare il difetto al venditore (ad es. 15 giorni) a pena di decadenza dalla garanzia di conformità e da ogni conseguente responsabilità.

Un ulteriore limite può essere imposto regolando e limitando i rimedi offerti dal venditore in presenza di un difetto di conformità tempestivamente denunciato dall’acquirente. Ad esempio, circoscrivendo il rimedio alla sola riparazione ed escludendo qualsiasi ulteriore risarcimento del danno.

Quando il venditore non riesce a ottenere che la sua responsabilità sia limitata alla riparazione (o sostituzione) del prodotto, e quindi non riesce ad escludere la risarcibilità degli eventuali danni che possa subire il compratore, potrà allora limitare il risarcimento del danno ai soli costi sostenuti dall’acquirente a causa del difetto di conformità, escludendo il mancato guadagno oppure cercando almeno di fissare un tetto alla sua responsabilità, come, ad esempio, nella clausola seguente per il caso di vendita di un macchinario:

Salvo dolo o colpa grave del venditore, l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno subito dal compratore in relazione ai prodotti venduti non potrà comunque superare il 60% del prezzo della macchina.

La varietà delle clausole in circolazione è molteplice, occorre tuttavia prestare molta attenzione che la clausola serva effettivamente a raggiungere lo scopo che si è prefissato il venditore: limitare la propria responsabilità e nel contempo redigere delle condizioni contrattuali che siano accettabili dalla controparte onde poter concludere l’affare.

A tal fine è opportuno conoscere a fondo le esigenze dell’impresa, i prodotti oggetto del contratto, valutare i rischi alla luce di tutte le obbligazioni delle parti previste dalla legge e/o dal contratto, la forza contrattuale delle parti e, sulla base di tali elementi, predisporre una clausola valida in base alla legge applicabile al contratto.

Mariaelena Giorcelli

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