8 giugno 2022

Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare

di lettura

Con D.lgs. dell’8 novembre 2021 n. 198 è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, che ha abrogato l’art. 62 del “decreto Cresci Italia”.

Pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare

Ambito di applicazione

Tale normativa mira a tutelare i fornitori di prodotti agricoli e alimentari che spesso si trovano in una posizione di debolezza rispetto alla grande distribuzione che impone condizioni contrattuali a sé vantaggiose ed estremamente onerose nei confronti dei fornitori.

La disciplina dettata dal D.lgs. 198/2021 si applica infatti alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in Italia ad acquirenti, indipendentemente dal luogo ove questi ultimi siano stabiliti. Si tratta di norme imperative, applicabili qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti (cfr. art. 9 del Regolamento CE 593/2008 c.d. “Regolamento Roma I”).

La disciplina prevista dal presente decreto legislativo non riguarda invece gli accordi di fornitura di prodotti agricoli e alimentari conclusi con i consumatori.

Sono inoltre escluse le cessioni di prodotti agricoli e alimentari con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché i conferimenti di tali prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui sono soci, o organizzazioni di produttori di cui sono soci.

Requisiti contrattuali

L’art. 3 del D.lgs. 198/2021 prevede che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari debbano essere redatti in osservanza ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

  • Momento della conclusione: Tali contratti devono essere stipulati prima della consegna dei prodotti.
  • Forma: Si prevede l’obbligo di concludere il contratto per iscritto. A tal fine, sono ritenuti idonei ad integrare tale requisito i documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto.
  • Contenuto: Il contratto deve indicare la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo (fisso, o i criteri per determinarlo), le modalità di consegna e pagamento.
  • Durata: La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroghe giustificate, avuto anche riguardo alla stagionalità dei prodotti, concordate tra le parti o nei casi espressamente previsti dalla normativa.

Pratiche commerciali vietate

Annullamento ordine

Nel caso di prodotti agricoli e alimentari deperibili è vietato annullare l’ordine con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo casi particolari da individuarsi con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari.

Modifica unilaterale delle condizioni di fornitura

E’ vietata la modifica unilaterale di un accordo di fornitura da parte di un acquirente avente ad oggetto le seguenti condizioni di fornitura: la frequenza, il metodo, il luogo, i tempi o il volume della fornitura o della consegna dei prodotti, le norme di qualità, i termini di pagamento o i prezzi, oppure le condizioni relative alla prestazione di servizi.

Richieste di pagamenti da parte dell’acquirente

È vietato chiedere all’acquirente pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti nonché pagamenti per il deterioramento e/o la perdita di prodotti forniti che si verificano presso i locali dell'acquirente, o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, salvo che il deterioramento o la perdita siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore.

Divulgazione di segreti commerciali

I segreti commerciali del fornitore, oltre ad essere tutelati dal codice di diritto industriale, sono protetti anche dal presente decreto legislativo.

Minacce di ritorsioni

È vietato minacciare ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode (incluso quando presenta una denuncia all’autorità di controllo).

Rifiuto di confermare per iscritto le condizioni contrattuali

È vietato rifiutare di confermare per iscritto le condizioni contrattuali in essere tra acquirente e fornitore per la cessione dei beni agricoli e alimentari.

Termini di pagamento

Contratti che prevedono la consegna su base periodica

Divieto di pagamento oltre i 60 giorni (30 giorni in caso di prodotti deperibili) rispetto al periodo di consegna convenuto, in cui le consegne sono state effettuate o rispetto alla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva. Sono fatti salvi casi particolari.

Contratti che prevedono la consegna su base non periodica

Divieto di pagamento oltre i 60 giorni (30 giorni in caso di prodotti deperibili) dalla consegna o rispetto alla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

In caso di ritardo nel pagamento, al fornitore spetteranno gli interessi moratori decorrenti automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio di interesse è maggiorato di ulteriori 4 punti percentuali ed è inderogabile, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge (cfr. art. 4, comma 4, d.lgs. 231/2002).

Restano fermi gli ulteriori rimedi previsti dal D.lgs. 231/2002 e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie specificatamente previste.

Ulteriori partiche commerciali sleali

L’art. 5 del D.lgs. 231/2022 prevede ulteriori pratiche commerciali - non previste dalla direttiva 2019/633, ma già presenti in parte nel decreto Cresci Italia - che devono ritenersi vietate. Tra queste si segnalano:

  • l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
  • l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
  • il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre
  • il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali
  • l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento
  • l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto
  • l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte
  • la vendita a prezzi al di sotto dei costi di produzione, salvo i casi particolari indicati dall’art. 7 del d.lgs. 198/2021 quale ad es. con riferimento a prodotti freschi e deperibili e solo nel caso di prodotto invenduto a rischio deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

In relazione all’assortimento

  • L'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti
  • l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento
  • l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

Sono inoltre vietate, salvo che siano state oggetto di chiara e specifica pattuizione, le seguenti pratiche commerciali:

  • Restituire l’invenduto senza la corresponsione di un pagamento per tali prodotti invenduti e/o per il loro smaltimento
  • Richiedere un pagamento per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino o la messa a disposizione sul mercato
  • Richiedere al fornitore di sopportare il costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima della promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità dei prodotti da ordinare a prezzo scontato
  • Richiedere al fornitore di pagare i costi della pubblicità, del marketing, effettuato dall’acquirente così come i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinanti alla vendita dei prodotti. Nei casi in cui viene pattuito in maniera chiara e specifica il pagamento da parte del fornitore, dovrà comunque essere fornita a quest’ultimo, da parte dell’acquirente, una stima dei costi.

Autorità di contrasto, segnalazioni e sanzioni

Ai fini di vigilare sul rispetto delle disposizioni sopra analizzate è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’unità in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali, presso la quale si possono anche effettuare denunce e segnalazioni.

Vengono inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie. Il mancato rispetto degli obblighi/divieti previsti dal D.lgs. 198/2021 comporta infatti, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a un importo compreso tra € 1.000,00 e € 30.000,00 a seconda della violazione e sino al 3 - 5 % del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente l’accertamento.

Mariaelena Giorcelli

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