2 dicembre 2014

Le clausole di scelta del foro competente nei rapporti commerciali internazionali

di lettura

In data 10 ottobre 2014 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la decisione per la ratifica della Convenzione dell’Aja del 20 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro: il testo è passato all’esame del Parlamento Europeo. Si tratta di un passo in avanti importante nella creazione di uno spazio giudiziario comune a livello internazionale.

Viene apportato un sostanziale contributo all’autonomia delle parti nelle operazioni commerciali internazionali in cui, com’è noto, assume primaria importanza la possibilità di pattuire contrattualmente la competenza dei giudici che potranno poi decidere eventuali controversie.
Infatti, grazie alla facoltà di scelta del tribunale competente disciplinata dalla suddetta Convenzione, gli operatori economici situati in Europa dovrebbero sentirsi maggiormente incentivati ad investire al di fuori dell’Unione Europea, anche in virtù del fatto che avranno dai Paesi firmatari della Convenzione la garanzia del riconoscimento della sentenza pronunciata al termine del giudizio.

Normative vigenti

La possibilità di scelta del foro competente non è però una novità, in quanto attualmente è prevista, fra l’altro, dal Regolamento 44/2001, che verrà sostituito a gennaio 2015 dal Regolamento 1215/2012, nonché dalla Convenzione di Lugano del 2007 e dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, ancora applicabile in via residuale poiché richiamata nella Legge 218/1995.
Alla luce della recente decisione del Consiglio dell’Unione Europea a riguardo della ratifica della Convenzione dell’Aja del 2005 è dunque opportuno fare il punto tra tutte le predette norme, cercando di capire come possano essere tra loro conciliate. Cominciamo quindi con l’esaminare quali sono le disposizioni stabilite da tale Convenzione in materia di scelta del foro competente.

La Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro

La Convenzione dell’Aja del 2005 (di seguito denominata brevemente “Convenzione”) riguarda gli accordi di scelta del foro in controversie internazionali vertenti su materie civili o commerciali.

Requisito internazionalità

E’ bene precisare che il requisito dell’internazionalità che viene previsto fa sì che la Convenzione non possa applicarsi nei casi in cui:

  • le parti risiedano entrambe nello stesso Stato contraente
  • tutti gli elementi del rapporto o della controversia siano connessi soltanto con quel medesimo Stato.

La portata della Convenzione esclude inoltre sia i contratti di lavoro che i contratti conclusi da consumatori, nonché tutta una serie di altre tematiche come, ad esempio, il diritto di famiglia, il trasporto passeggeri e merci oppure l’antitrust.
I singoli Stati aderenti possono poi anche decidere di non applicare la Convenzione ad altre materie, oltre a quelle già escluse dalla Convenzione stessa, che dovranno però essere definite in modo chiaro e preciso.

Esclusività dell’accordo di scelta del foro

E’ importante sottolineare che l’accordo di scelta del foro si considera esclusivo, salvo diversa volontà espressa dalle parti. Ciò significa che le parti hanno la possibilità di designare, per il futuro insorgere di eventuali controversie, uno o più giudici di un determinato Stato firmatario a cui saranno affidati i compiti di risolverle, con l’automatica esclusione della competenza di ogni altro giudice.
Le conseguenze di questa scelta sono che, una volta effettuata, se dovesse essere investito della controversia un giudice differente da quello designato, quest’ultimo non avrà la possibilità di decidere, ma dovrà invece sospendere il procedimento o dichiarare la domanda inammissibile (salvo eccezioni specificatamente previste).
Ciascuno Stato firmatario potrà poi disporre di restringere la portata della Convenzione e stabilire che i propri giudici possano rifiutare di decidere una controversia, qualora non vi sia alcuna connessione tra lo Stato e le parti o la controversia stessa.

Modalità di conclusione dell’accordo

Un aspetto importante della Convenzione riguarda infine le modalità con cui l’accordo di scelta del foro esclusivo deve essere concluso o documentato. Questo potrà, infatti, essere:

  • stipulato per iscritto
  • oppure con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento.

In questa definizione sono quindi da ritenersi comprese anche le forme di comunicazione come il fax o la posta elettronica, tramite le quali potrà quindi essere perfezionato l’accordo. Si tratta sicuramente di una grande agevolazione per le parti a concludere un accordo sulla scelta del foro, in quanto potranno farlo senza necessità di particolari formalità, anche semplicemente tramite un’email.
Passiamo ora ad analizzare come viene regolata la possibilità di scelta del foro nel Regolamento 44/2001, in modo da coglierne le differenze rispetto alla Convenzione dell’Aja del 2005 che abbiamo finora esaminato.

Il Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Il Regolamento 44/2001 (di seguito denominato brevemente “Regolamento”) prevede, così come la Convenzione dell’Aja del 2005, la possibilità per le parti di scegliere il foro competente a dirimere le eventuali controversie che potranno insorgere nel loro rapporto contrattuale.
Per quanto concerne l’ambito materiale di applicazione, anche il Regolamento riguarda la materia civile e commerciale con alcune esclusioni.
Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla Convenzione, secondo le disposizioni del Regolamento la scelta del foro competente effettuata nel contratto è di carattere esclusivo, anche se le parti non lo hanno stabilito espressamente. Quindi l’indicazione del foro competente effettuata dalle parti nel contratto implica l’automatica esclusione della competenza di ogni altro giudice.

Differenze con quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro

Una differenza, quasi scontata, che però bisogna sottolineare riguarda invece l’ambito territoriale di applicazione del Regolamento e della Convenzione:

  • infatti, mentre la Convenzione si applica agli Stati del mondo che decideranno di ratificarla,
  • il Regolamento si applica soltanto agli Stati membri dell’Unione Europea, poiché si tratta di un regolamento europeo.

Soprattutto, le previsioni del Regolamento divergono da quelle della Convenzione per quanto riguarda le forme con cui l’accordo può essere stipulato. Infatti, la clausola attributiva di competenza, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, deve essere conclusa:

  • per iscritto
  • o oralmente con conferma scritta,
  • oppure in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro,
  • oppure ancora, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente riconosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

In particolare il requisito della forma scritta deve essere inteso come comprensivo di qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici, che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva della competenza.
Questa previsione di “durevolezza della registrazione” è stata oggetto di dibattito in merito al fatto che l’email abbia o meno tale caratteristica. Come meglio si vedrà nel prosieguo, questa divergenza comporta senz’altro un problema di conciliazione fra la Convenzione ed il Regolamento.

Conclusioni

Il quadro normativo finora delineato deve ritenersi abbastanza esaustivo, dal momento che le disposizioni sulla possibilità di deroga del foro contenute nel Regolamento 44/2001 sono previste in modo sostanzialmente analogo:

  • nella Convenzione di Lugano del 2007, rilevante per i rapporti con soggetti residenti o aventi sede in Svizzera, Islanda e Norvegia;
  • nella Convenzione di Bruxelles del 1968, ancora applicabile in via residuale poiché richiamata nella Legge 218/1995;
  • nel Regolamento 1215/2012, che dal gennaio 2015 andrà ad abrogare e sostituire il Regolamento 44/2001.

Come brevemente accennato in precedenza, nell’ambito delle normative sopra elencate è sorto un dibattito sulla validità o meno di una clausola di scelta del foro competente pattuita mediante scambio di email.

  • Infatti, secondo chi sposa un’interpretazione letterale, detta clausola dovrebbe essere stipulata con un mezzo che di per sé ne possa garantire una registrazione durevole e quindi i sostenitori di questa tesi escluderebbero da tale ambito una semplice email.
  • In senso contrario, invece, l’opinione favorevole alla possibilità di concludere una clausola attributiva di competenza tramite email si basa sul fatto che la registrazione durevole è il risultato, che può essere facilmente raggiunto anche tramite una banale stampa del testo contrattuale contenente la clausola.

Il dibattito è di grande rilievo pratico in quanto, seguendo la tesi di chi nega la possibilità di utilizzo dell’email, si creerebbero anche difficoltà di conciliazione con la Convenzione dell’Aja del 2005 che, come evidenziato in precedenza, prevede l’efficacia di una clausola di scelta del foro competente pattuita mediante scambio di email.
In attesa di pronunce giurisprudenziali che chiariranno l’effettiva portata delle norme finora considerate, pare quindi consigliabile che tali clausole siano contenute in documenti sottoscritti dalle parti per evitare di imbattersi in problemi di validità per ragioni di forma.

Avv. Paolo Lombardi e Dott.ssa Violetta Zancan

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