29 maggio 2014

Vendite on-line: recesso, tutela giurisdizionale e amministrativa

di lettura

Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - che modifica il capo I del titolo III del codice del consumo - introduce nuove disposizioni che regolano i contratti di vendita on line in tema di diritto di recesso e tutela giurisdizionale.

Vendite on-line: recesso, tutela giurisdizionale e amministrativa

Nella prima parte di questo articolo avevamo analizzato le informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, nell’ambito della conclusione di una vendita on-line, e i requisiti di forma che tale contratto deve rispettare.

Affrontiamo ora le novità che il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ha introdotto in tema di recesso e tutela giurisdizionale ed amministrativa (in vigore dal 14 giugno 2014).

Recesso nell’ambito delle vendite on-line

Il diritto di recesso viene disciplinato dal legislatore del 2014 in modo particolareggiato, prestando estrema attenzione alla tutela del consumatore.

La riforma che contiene queste nuove norme segue, infatti, lo spirito della direttiva 2011/83/ue sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/cee del consiglio e della direttiva 1999/44/ce del parlamento europeo e del consiglio e che abroga la direttiva 85/577/cee del consiglio e la direttiva 97/7/ce del parlamento europeo e del consiglio, che amplia la tutela del consumatore ed ha come obiettivo la sua armonizzazione nei vari stati membri.

Nell’ambito dei contratti a distanza o vendite on-line, ai sensi del nuovo art. 52 che verrà introdotto nel codice del consumo, il consumatore ha un termine di 14 giorni dal ricevimento del bene acquistato (e dunque maggiore di quello di 10 giorni previsto nella precedente disciplina) per poter recedere dal contratto senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione o di corrispondere alcuna somma a titolo di spesa, ad eccezione di quanto previsto negli artt. 56, comma 2 (costi relativi al tipo di consegna meno economica, rispetto a quella offerta dal professionista, eventualmente scelta dal consumatore) e 57 (costi di restituzione). In particolare:

  • qualora si tratti di una pluralità di beni acquistati dal consumatore con un solo ordine a consegne ripartite, detto termine di 14 giorni decorrerà dal ricevimento dell’ultimo bene
  • qualora, invece, la consegna dei beni sia periodica e debba avvenire in un determinato periodo di tempo, il termine di 14 giorni decorrerà dalla consegna del primo bene.

Il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso si dilata poi ulteriormente nel caso in cui il professionista non gli abbia fornito le opportune informazioni precontrattuali in merito, poiché in tale caso detto periodo decorrerà dalla scadenza del termine di 14 giorni di cui sopra e terminerà 12 mesi dopo.

Il consumatore intenzionato ad esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo al professionista, utilizzando un apposito modulo predisposto dal legislatore o facendogli pervenire una qualsiasi altra dichiarazione idonea allo scopo. Il consumatore dovrà provvedere a rendere nota al professionista la propria intenzione di recedere prima che decorrano i 14 giorni (o 12 mesi nel caso di omesse informazioni precontrattuali al riguardo). Infatti, il momento da prendere in considerazione per la validità dell’esercizio del diritto di recesso è l’invio da parte del consumatore della relativa comunicazione.

Il professionista potrà permettere al consumatore di compilare e inviare elettronicamente il modulo apposito predisposto dal legislatore o altra dichiarazione idonea allo scopo, purché comunichi al consumatore la conferma di ricevimento su supporto durevole.

Si tenga tuttavia presente che il nuovo art. 59 amplia, rispetto alla disciplina attualmente in vigore, il numero di ipotesi in cui è preclusa al consumatore la possibilità di esercitare il diritto di recesso, ad esempio in caso di fornitura di beni sigillati non restituibili per motivi igienici o di protezione della salute, o beni confezionati su misura, o personalizzati, o che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, o forniture di contenuti digitali mediante un supporto non materiale qualora il consumatore accetti in tal caso la perdita del diritto di recesso.

Naturalmente, gli effetti del recesso si sostanziano nella cessazione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto in capo alle parti. Tuttavia, nel caso in cui intervenga il recesso, gravano su entrambe le parti alcuni obblighi.

Obblighi per le parti

Il professionista è tenuto al rimborso di qualsiasi pagamento effettuato dal consumatore entro 14 giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza dell’intenzione di recedere da parte del consumatore. Tuttavia, il professionista potrà trattenere il rimborso sino a quando non abbia ricevuto i beni venduti o finché il consumatore non gli abbia dimostrato di averli rispediti.

Il consumatore ha l’obbligo di restituire i beni ricevuti prima che siano trascorsi 14 giorni dalla data in cui ha inviato al professionista la comunicazione di voler recedere. I costi che il consumatore dovrà sopportare sono esclusivamente quelli relativi alla restituzione di tali beni, salvo che il professionista non abbia concordato di sostenerli o abbia omesso di fornire, in via precontrattuale, che detti costi sono a carico del consumatore.

Si segnala infine che, in caso di esercizio del diritto di recesso, sul consumatore grava la responsabilità dell’eventuale diminuzione di valore del bene data da un utilizzo diverso da quello cui esso è destinato. Tuttavia, tale responsabilità non si configura qualora il professionista abbia omesso di fornire le informazioni precontrattuali relative al recesso.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Il legislatore del 2014 chiarisce espressamente che le nuove disposizioni hanno carattere imperativo. Non saranno pertanto vincolanti eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti di cui gode il consumatore ai sensi della nuova normativa. In particolare, qualora la legge applicabile al contratto sia quella di uno stato diverso dall’Italia, il consumatore residente in Italia non potrà comunque subire deroghe ai suoi diritti così come previsti da tale normativa.

In tema di autorità competenti per la corretta esecuzione delle nuove norme, le disposizioni di modifica del codice del consumo prevedono una competenza in capo all’autorità garante della concorrenza e del mercato di accertamento della contrarietà della disciplina contrattuale a tali disposizioni.

In particolare l’autorità avrà al riguardo il potere di accertare le eventuali violazioni, ma anche di inibirne la continuazione ed eliminarne gli effetti.

I relativi procedimenti potranno instaurarsi sia d’ufficio, sia su richiesta di ogni soggetto che ne abbia interesse (ad esempio, singoli consumatori o associazioni di categoria). E’ compito dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, dunque, far sì che le nuove disposizioni a tutela dei consumatori trovino esecuzione, stante anche il richiamo in questo contesto all’articolo 3, lettera c) del regolamento (ce) 2006/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”).

Le nuove disposizioni fanno comunque salva la competenza del giudice ordinario. Ciò significa che i consumatori che ritengano violati i propri diritti previsti da tali disposizioni, potranno citare in giudizio il professionista che abbia posto in essere la violazione. In questo caso la competenza territoriale sarà inderogabilmente quella del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore ubicato nel territorio dello stato.

La risoluzione delle controversie può anche avvenire in via stragiudiziale innanzi agli organi costituiti presso le Camere di commercio, siccome è prevista l’istituzione di commissioni arbitrali e conciliative competenti per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori.

In proposito, si segnala che le controversie potranno essere risolte anche ricorrendo alla procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Conclusioni

Il rafforzamento della tutela dei consumatori che si realizzerà pare del tutto evidente, basti pensare all’importanza che le nuove disposizioni conferiscono alle informazioni di natura precontrattuale che il professionista è tenuto a dare al consumatore e le relative “sanzioni”.

Pertanto gli operatori che praticano il commercio on-line rivolto a consumatori dovranno ottemperare con precisione a quanto disposto dal legislatore entro il 14 giugno 2014 anche perché, come si è visto, il consumatore gode di diversi mezzi di tutela dei propri diritti così come disciplinati dalla riforma.

Paolo Lombardi e Elisabetta Mura

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