27 agosto 2020

Accordo di libero scambio UE - Vietnam

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Lo scorso 12 giugno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (L 186/3 del 12 giugno 2020) il testo definitivo dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam.

Accordo di libero scambio UE - Vietnam

La data di entrata in vigore dell’accordo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio (si veda l’informativa L 207/3 del 30.06.2020) è prevista per il 1° agosto 2020.

L’Accordo di libero scambio costituisce una grande opportunità per gli esportatori dell’Unione europea, considerando che il Vietnam rappresenta una delle economie emergenti di maggior sviluppo in tutti i settori - agricolo, industriale, servizi - e rende testimonianza di un paese in via di sviluppo che intende cogliere le opportunità del commercio globale assumendo allo stesso tempo l’impegno a rispettare i diritti umani e quelli dei lavoratori.

Questo è il secondo accordo di libero scambio che l’Ue conclude con un paese del sud-est asiatico (ASEAN), dopo quello con Singapore nel novembre del 2019. Considerando poi anche quello con il Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, appare chiaro come il Far East stia diventando una delle maggiori arre con cui l’UE intende intrattenere rapporti commerciali.

Riduzioni daziarie

L’art. 2.7 dell’Accordo stabilisce che “salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra parte conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2- A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali)”.

L’Accordo di libero scambio, che ha natura bilaterale, comporta dunque:

  • per un vasto novero di prodotti, l’immediata soppressione dei dazi doganali applicabili (tra questi i prodotti del settore tessile insieme alla maggior parte dei macchinari e delle attrezzature, i prodotti farmaceutici e chimici e, parzialmente, quelli del settore automotive e dell’abbigliamento)
  • per alcuni prodotti, l’eliminazione graduale nell’arco di più anni, delle tariffe daziarie (tra questi i prodotti alimentari e i tabacchi, nonché i restanti beni rientranti nei settori sopra citati, non oggetto di immediata soppressione daziaria). Per questi ultimi, gli effetti della prima riduzione decorreranno dalla data di entrata in vigore e gli effetti di ogni riduzione annuale successiva decorrono dal 1° gennaio dell’anno pertinente successivo.

All’importazione in Vietnam saranno eliminati i dazi

  • sui macchinari e gli elettrodomestici, oggi pari a fino al 35%
  • sui prodotti farmaceutici, oggi pari a fino all’8%
  • sulle automobili, oggi pari a fino al 78%
  • sui prodotti lattiero-caseari, oggi pari a fino al 50%
  • sul vino, oggi del 50%
  • sul cioccolato, oggi del 30%.

Saranno esentati da dazio anche: quasi tutti i macchinari ed apparecchi e tutti i prodotti del tessile; i prodotti chimici; alcuni tipi di carni e di pesce e alcune preparazioni alimentari.

Contingenti tariffari

Per quanto riguarda i prodotti agricoli “sensibili”, l'UE non aprirà completamente il proprio mercato alle importazioni vietnamite. L’Accordo (Allegato 2-A, Sezione B) prevede infatti dei contingenti tariffari, per l’esportazione di determinati prodotti agricoli e alimentari vietnamiti (i.e. aglio, riso, granturco dolce, fecola di manioca, tonni, surimi, zuccheri speciali, funghi, etanolo, mannitolo, sorbitolo, destrina e altri amidi e fecole modificati) per i quali è prevista un’esenzione daziaria all’importazione in UE, limitata alla quota contingentale.

A titolo esemplificativo, l’aglio (codice di nomenclatura combinata 0703.20.00) sarà esente da dazi all’importazione in UE entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 400 tonnellate metriche, il riso (voce doganale 1006), oggetto di molte discussioni in sede negoziale per ovvi motivi di concorrenza con i produttori dell’UE, sarà anch’esso esente da dazio all’importazione entro limiti quantitativi annuali e, in alcuni casi, sulla base della varietà.

L’apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l’importazione del riso e delle altre merci originarie del Vietnam sono disciplinate nei regolamenti di esecuzione 2020/991 del 10 luglio 2020 e 2020/1024 del 14 luglio, entrambi applicabili dal 1° agosto 2020.

Regole di origine

Per beneficiare delle agevolazioni daziarie i prodotti esportati dall’UE al Vietnam (e viceversa) dovranno poter essere qualificati come “originari”, ossia dovranno rispettare le specifiche regole di origine preferenziale sulla base della classificazione doganale, nonché gli ulteriori requisiti previsti dall’Accordo ovvero nel relativo Allegato II al Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Si considerano prodotti originari di una parte:

  • i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo (prodotti interamente ottenuti)
  • i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo (prodotti sufficientemente lavorati o trasformati)

I prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato II del Protocollo di origine.

Regola di tolleranza

I materiali non originari di cui non è ammesso l'uso nella fabbricazione di un determinato prodotto, conformemente alle condizioni di cui all'Allegato II del Protocollo 1, possono nondimeno essere utilizzati purché il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

  • il 10% del peso del prodotto o del prezzo franco fabbrica per i prodotti compresi nel Capitolo 2 e nei Capitoli da 4 a 24 del Sistema Armonizzato (“SA”), esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16 del SA; o
  • il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccetto quelli dei Capitoli da 50 a 63 del Sistema Armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'Allegato I del Protocollo 1.

Cumulo

In deroga ai principi e alle regole dell’origine, l’art. 3 del Protocollo 1 prevede una forma di cumulo bilaterale, in forza del quale sono considerati originari di una parte (esportatrice) i prodotti ottenuti in quella parte (esportatrice) incorporando materiali originari dell’altra parte, purché́ le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte esportatrice consistano in operazioni più̀ complesse di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nel successivo art. 6.

L’art. 3 del Protocollo 1 prevede inoltre, oltre al cumulo bilaterale, la possibilità di:

  • cumulo con la Corea del Sud in relazione ai tessuti (originari di quest’ultima) utilizzati per la produzione di indumenti ed accessori di abbigliamento (a maglia e diversi da quelli a maglia - Capitolo 61 e 62);
  • cumulo con i paesi dell'ASEAN con i quali l'UE ha un Accordo di Libero scambio (“ALS”) in vigore in relazione a due prodotti della pesca: calamari e polpi.

In entrambi i casi, per potersi applicare il cumulo, dovranno essere rispettate le condizioni previste nell’articolo 3, rispettivamente paragrafi 2 e 7, mentre una clausola di revisione prevede la possibilità di concordare un cumulo esteso per più prodotti e/o più paesi con i quali entrambe le parti concluderanno un ALS in futuro.

Separazione contabile

L’Accordo, all’art. 11 del Protocollo 1, prevede la possibilità di utilizzo della separazione contabile, ciò significa che gli esportatori delle due parti, potranno richiedere alle autorità doganali l’autorizzazione a immagazzinare insieme i materiali fungibili originari e non originari, utilizzati nella lavorazione o nella trasformazione di un prodotto, gestendo le scorte mediante la contabilità aziendale anziché la separazione fisica.

Tale metodo di separazione garantisce che il numero o la quantità di prodotti ottenuti, di origine preferenziale dell’UE o del Vietnam, coincida in qualsiasi momento con quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte ed è finalizzato a facilitare il successivo rilascio delle prove di origine preferenziale.

Territorialità e non modificazione

Il principio di territorialità intende assicurare che i processi di lavorazione dei prodotti che beneficiano del trattamento daziario preferenziale siano effettivamente eseguiti, senza interruzioni, nei territori dei Paesi che sono parte dell’Accordo.

Sulla base di tale principio l’art. 12 del Protocollo 1 prevede che le merci originarie esportate da una parte verso un paese terzo e successivamente reimportate da detto paese terzo sono considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

  • sono le stesse merci che erano state esportate
  • non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese terzo o nel corso dell'esportazione.

La regola della non modificazione (art. 13 del Protocollo 1) prevede invece che i prodotti dichiarati per il consumo interno in una delle parti siano gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

Il magazzinaggio dei prodotti o delle partite è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito mentre il frazionamento delle partite può avvenire laddove effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità solo se le partite restano sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di frazionamento.

Duty drawback

La regola del “duty drawback” prevede che, nell’ambito di un accordo di origine preferenziale, i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, per i quali sia rilasciata o compilata una dichiarazione di origine preferenziale, non siano soggetti a restituzione o esenzione dai dazi.

Sulla base di tale regola l’esportatore di prodotti coperti da una dichiarazione di origine deve quindi essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari e che tutti dazi sono stati effettivamente pagati.

Nell’Accordo tra l’UE e il Vietnam la restituzione dei dazi non è vietata, il che significa che, per esempio, gli esportatori che utilizzano i regimi di perfezionamento attivo per le successive esportazioni verso il Vietnam o verso l'UE possono beneficiare della sospensione o del rimborso dei dazi applicati ai materiali non originari utilizzati nella produzione, se sono state rispettate le specifiche regole di origine preferenziale.

Prove di origine

Per attestare l’origine preferenziale, e quindi poter beneficiare delle agevolazioni daziarie sopra richiamate, gli esportatori devono presentare delle idonee prove secondo quanto previsto dall’art. 15 del Protocollo 1:

  • certificato di origine
  • dichiarazione su fattura rilasciata da un esportatore (autorizzato, per partite di valore superiore ad Euro 6.000)
  • attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nella banca dati REX.

Per quanto riguarda l’attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nella banca dati REX occorre segnalare che tale modalità di prova sarà valida solo dopo che le parti si saranno notificate a vicenda l’applicabilità di tale istituto ai propri esportatori e che da tale momento la stessa sostituirà le altre prove di origine (il certificato di origine e la dichiarazione su fattura rilasciata dall’esportatore autorizzato, per gli esportatori dell’Unione, il solo certificato di origine per gli esportatori vietnamiti).

L’Unione europea ha adempiuto a tale obbligo con la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (C 196/16) dell’UE l’11 giugno sicché dal 1° agosto 2020 per attestare l’origine preferenziale, per le spedizioni il cui valore totale superi 6.000 Euro, gli esportatori UE dovranno essere in possesso della qualifica di esportatore registrato nella banca dati REX.

Al contrario, ma solo in via provvisoria, gli importatori UE potranno invece importare con preferenza prodotti vietnamiti muniti di idoneo certificato EUR.1. Non appena il Vietnam notificherà all’UE l’applicazione del sistema REX, l’idonea prova dell’origine sarà costituita solamente dalla dichiarazione di origine debitamente compilata da un esportatore vietnamita autorizzato o registrato in conformità alla pertinente legislazione.

Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato VI dell’Accordo, ha una validità di 12 mesi dalla data di rilascio e può essere compilata dopo l’esportazione, purché sia presentata nella parte importatrice entro due anni, o entro il periodo specificato nella legislazione della parte importatrice, dall’ingresso delle merci nel territorio.

Nei casi di presentazione tardiva, eccetto quelli per cause di forza maggiore o per altri validi motivi indipendenti dalla volontà dell’importatore, le autorità della parte importatrice possono accettare le prove dell’origine quando i prodotti sono stati importati entro il periodo di validità (12 mesi).

L’esportatore che compila una dichiarazione di origine è tenuto a conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti opportuni atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento delle altre prescrizioni del protocollo 1.

Inoltre, l’art. 38 prevede che alle merci in transito e alle merci custodite in regime sospensivo, può essere conferito il trattamento tariffario preferenziale purché venga presentata alle autorità doganali della parte importatrice una prova dell’origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, alle prove di non modificazione.

Applicazione SPG vs FTA

L’entrata in vigore dell’accordo si traduce, per il Vietnam, nell’uscita dal Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) dell’UE (che permetteva ai prodotti originari del Vietnam di beneficiare, in via unilaterale, di un dazio ridotto al momento dell’importazione nell’UE) e nell’entrata in un sistema bilaterale.

Laddove al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo permangano dazi doganali su alcuni specifici prodotti - perché, ad esempio, oggetto di riduzione progressiva ovvero non oggetto di riduzione - l’applicazione del regime SPG, risultando più vantaggioso rispetto all’FTA, si protrarrà, su adozione di apposito Regolamento da parte della Commissione, per un periodo transitorio di “convivenza” di due anni.

Conclusioni

L'accordo contiene anche disposizioni specifiche relative alle barriere non tariffarie nel settore automobilistico e tutelerà prodotti alimentari e bevande tradizionali europei.

Inoltre, le imprese dell'UE potranno partecipare a gare di appalto indette presso le autorità vietnamite e le imprese di proprietà statale.

Insieme all'accordo recentemente concluso con Singapore, quello con il Vietnam segnerà ulteriori passi avanti verso la definizione di elevati standard e norme nella regione dell'ASEAN, contribuendo a spianare la strada per un futuro accordo commerciale e di investimento di portata regionale.

Oltre ad offrire significative opportunità economiche, l'accordo commerciale include anche un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sull’affermazione di più alti standard in materia di lavoro, sicurezza, ambiente e tutela dei consumatori, nonché sul rafforzamento di azioni comuni sullo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico e la piena tutela dei servizi pubblici. Entrambi gli accordi ribadiscono l'obbligo di rispettare i principi universali dei diritti umani.

Enrico Calcagnile, Serena Pellegri

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