3 febbraio 2015

Informazioni ai consumatori sugli alimenti: Regolamento (UE) n. 1169/2011

di lettura

Presentiamo il primo di una serie di articoli nei quali approfondiremo alcuni aspetti del regolamento n. 1169/2011. Nello specifico in questo articolo verranno affrontati con maggiore dettaglio alcuni aspetti relativi alle unità di misura da utilizzare e i requisiti relativi al peso degli ingredienti.

Informazioni ai consumatori sugli alimenti: Regolamento (UE) n. 1169/2011

Obiettivi del Regolamento
Il Regolamento n. 1169/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 novembre 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2011. Il documento integra la Direttiva 2000/13/CE: etichettatura dei prodotti alimentari e la Direttiva 90/496/CEE: etichettatura nutrizionale.

L'obiettivo del Regolamento, attraverso l’esplicitazione di norme condivise in materia di informazioni sugli alimenti, è quello disporre di un unico documento che contenga l’insieme delle norme riguardanti l'etichettatura, per consentire la libera circolazione di prodotti. L’applicazione del regolamento permette di:

  • consumare alimenti sicuri
  • ridurre le possibilità di errori da parte del consumatore
  • ridurre l’influenza del marketing e dei fattori ambientali e sociali che orientano verso determinati stili di comportamento
  • aumentare il livello di informazione e di consapevolezza del consumatore
  • scegliere prodotti che siano in grado di soddisfare le singole esigenze dietetiche.

Inoltre, tale regolamento favorisce, dopo che è stato superata la fase di avvio,  una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese del settore alimentare; esso si applica a tutte le fasi delle catena alimentare e deve essere applicato sia a prodotti destinati al singolo consumatore che alle comunità.

Struttura

Il Regolamento  è strutturato in 7 Capi organizzati in 55 Articoli e 15 Allegati.

Campo di applicazione

Il Regolamento si applica a tutti gli operatori che operano nell’ambito della catena alimentare e a tutti i prodotti destinati al consumatore. Fanno quindi parti di tale elenco anche gli alimenti:

  • venduti a distanza
  • destinati alla collettività (preparati da ristoranti, mense, servizi di catering)

Per gli alimenti non preconfezionati (sfusi o preincartati) il legislatore demanda ai singoli Stati membri la definizione di normative al riguardo.

A cosa non si applica il Regolamento

Il Regolamento non si applica, come indicato nell’articolo 29, agli integratori alimentari ed alle acque minerali. Per gli integratori alimentari si fa riferimento alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002; per le acque minerali il riferimento è la direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

Inoltre, per quanto riguarda gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, fa testo la Direttiva 2009/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009; è il caso, ad esempio di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, per le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati, o per le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari.

Il Regolamento, come indicato nel comma 15 dell’introduzione al documento, non si applica: agli operatori che svolgono attività di manipolazione e consegna alimenti, servizio pasti e vendita di alimenti da parte di privati (es. vendite di beneficenza, fiere, riunioni locali, ecc.)

Le motivazioni alla base del regolamento

Le considerazioni alla base del Regolamento Europeo n. 1169/2011 sono riportate nella parte introduttiva di tale documento. La comprensione di queste premesse è fondamentale per poter intendere le motivazioni alla base dei requisiti previsti: a fronte di ogni requisito del Regolamento ci sono una o più premesse che lo motivano. Tra queste le più significative sono riportate di seguito, organizzate per macrotemi.

Finalità generali nel rispetto dei principi della UE

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini.(Comma 2)

Informazione e scelte consapevoli per i consumatori : premesse generali

  • Garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano.(Comma 3)
     
  • La legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore. (Comma 4)
     
  • La conoscenza dei principi base della nutrizione e un’adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori. (Comma10)
     
  • Si dovrebbe stabilire un’ampia definizione della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che comprenda norme generali e specifiche, nonché un’ampia definizione delle informazioni sugli alimenti che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche mezzi diversi dall’etichetta.(Comma14)
     
  • Dovrebbe consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori del settore alimentare dovrebbero agevolare l’accessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive. (Comma 17)
  • Dovrebbe proibire l’utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell’alimento, i suoi effetti o le sue proprietà o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto dovrebbe applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti. (Comma 20)
     
  • Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Pertanto, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità, compresi carattere, colore e contrasto, è opportuno sviluppare un approccio globale. (Comma 26)
     
  • Congelamento e il successivo decongelamento di taluni alimenti, specialmente prodotti a base di carne e pesce, limitano le utilizzazioni successive e possono avere effetti sulla sicurezza e sulle caratteristiche organolettiche e fisiche dell’alimento. Il consumatore finale dovrebbe essere informato correttamente sul fatto che si tratta di un prodotto decongelato. (Comma 28)
     
  • Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l’industria. Tali criteri non dovrebbero applicarsi a indicatori collegati al nome o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare. (Comma 29)
     
  • L’esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sugli alimenti nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sugli alimenti. (Comma 47)

Informazione e scelte consapevoli per i consumatori: la dichiarazione nutrizionale

  • Per facilitare la comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è opportuno continuare a imporre che le indicazioni nutrizionali obbligatorie si riferiscano a quantità di 100 g o 100 ml e, se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Tuttavia, se l’alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo, dovrebbe essere consentita una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare regole sull’espressione delle dichiarazioni nutrizionali per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. (Comma 35)
     
  • La Commissione ha posto l’accento su alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica, quali i grassi saturi, gli zuccheri o il sodio. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengano conto di tali elementi. (Comma 36)
     
  • L’inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali o sulla salute sulle etichette degli alimenti dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. (Comma 38)
     
  • Per interessare il consumatore medio le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. (Comma 41)
     
  • Per incoraggiare gli operatori del settore alimentare a fornire su base volontaria le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per alimenti quali le bevande alcoliche e gli alimenti non preimballati si dovrebbe dar loro la possibilità di dichiarare solo alcuni elementi della dichiarazione nutrizionale. (Comma 42)
     
  • Gli Stati membri dovrebbero fornire le pertinenti informazioni sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale sul mercato nel loro territorio.(Comma 44)
     
  • La dichiarazione, nello stesso campo visivo, delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi dovrebbe essere considerata nel suo insieme come una parte della dichiarazione nutrizionale. (Comma 46)

Prevenzione

  • Prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. (Comma 5)
     
  • Fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti. (Comma 24)
     
  • La presentazione obbligatoria sull’imballaggio di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe supportare azioni dietetiche in quanto parte delle politiche sanitarie pubbliche. (Comma 34)

Libera circolazione e protezione del mercato interno della UE

  • Il regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un’etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile. (Comma 9)
     
  • È necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le disposizioni dell’Unione e nazionali. (Comma 13)
     
  • Dovrebbe offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sulle nuove esigenze dei consumatori in materia d’informazione e garantire l’equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori degli Stati membri. (Comma 16)
     
  • Tuttavia, dovrebbero essere stabiliti nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni sugli alimenti solo ove necessario, conformemente ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità. (Comma 19)
     
  • Gli operatori del settore alimentare potrebbero scegliere di indicare su base volontaria l’origine di un alimento per richiamare l’attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Anche tali indicazioni dovrebbero essere conformi a criteri armonizzati. (Comma 30)
     
  • La determinazione del paese d’origine degli alimenti si baserà su tali regole, ben note agli operatori del settore alimentare e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l’applicazione della normativa. (Comma 33)

Aggiornamento in base all’innovazione tecnologica

  • Per tenere conto dei cambiamenti e dei progressi nel settore delle informazioni sugli alimenti, si dovrebbe autorizzare la Commissione a consentire che alcune indicazioni siano rese disponibili attraverso mezzi alternativi. (Comma 23)
     
  • Alla luce della possibilità che gli alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati possano rappresentare un nuovo alimento, il quadro giuridico appropriato per tale definizione dovrebbe essere considerato. (Comma 25)
     
  • Le regole relative alle informazioni sugli alimenti dovrebbero poter essere adattate all’evoluzione rapida dell’ambiente sociale, economico e tecnologico. (Comma 51)

Indirizzi per il futuro

  • Le disposizioni obbligatorie relative all’origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali ad esempio per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine e l’olio d’oliva. Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri alimenti l’etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti alimenti: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento. (Comma 32)
     
  • Viste le specificità delle bevande alcoliche, risulta opportuno invitare la Commissione ad analizzare ulteriormente i requisiti riguardanti le informazioni per tali prodotti. (Comma 40)
     
  • È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati. (Comma 48)
     
  • Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali, salvo laddove lo autorizzi il diritto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare misure nazionali su materie in esso non espressamente armonizzate. (Comma 49)
     
  • Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento. (Comma 52)
     
  • È opportuno aggiornare i riferimenti alla direttiva 90/496/CEE nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. (Comma 53)
     
  • Dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per adottare atti esecutivi concernenti, inter alia, le modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri, il contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo. (Comma 59)

Le unità di misura da usare nelle etichette

Dal 1° gennaio 2000 è obbligatorio in Italia utilizzare le unità di misura previste dal Sistema Internazionale (SI) (Direttiva 80/181/CEE del 20 dicembre 1979).
Tale sistema prevede una serie di regole. Di seguito si riportano quelle significative ai fini della stesura di un’etichetta per prodotto alimentare.

Nomi per esteso delle unità di misura

  • I nomi delle unità di misura coincidono con nomi comuni o di persona devono sempre essere scritti con lettera minuscola (joule e non Joule; caloria e non Caloria), non sono ammessi accenti o segni grafici.
     
  • di norma i nomi per esteso delle unità di misura non hanno plurale, ad eccezione di alcuni casi come joule, kilogrammo, ed ovviamente per quelle derivate (multipli e sottomultipli).

Simboli delle unità di misura

  • I simboli devono essere scritti in minuscolo ("kg" e non "Kg" o "KG", "g" e non "G", "cal" e non "Cal" o "CAL"). Solo per i simboli che derivano da un nome proprio di persona (unità di misura eponima) la prima lettera (o l’unica) si scrive in carattere maiuscolo (J per i joule). I simboli non sono mai seguiti dal punto ("l" e non "l."). Unica eccezione, il caso in cui il simbolo sia a fine di un periodo.
     
  • Il simbolo del grammo si indica con una sola lettera ("g" e non "gr"). Il simbolo del litro può essere indicato indifferentemente in maiuscolo o minuscolo ("l" o "L").
     
  • Il simbolo di un multiplo o sottomultiplo di un’unità fondamentale è sempre scritto in lettere minuscole ("k" per abbreviazione di "chilo" ovvero multiplo di 1.000; (la lettera K maiuscola si usa per la temperatura in gradi kelvin). Il multiplo o sottomultiplo si scrive facendo precedere il simbolo dell'unità da quello del prefisso; non sono ammessi spazi, punti, altri simboli grafici (per i centilitri "cl" e non "c l" o "c.l.").

Combinazioni di unità di misura e valori numerici

Nei casi in cui un numero è posto accanto ad un’unità di misura la corretta sequenza è: valore numerico, uno spazio, simbolo della unità di misura ("24 J" e non "24 Joule" o "j 24"), "300 g" e non "300 gr" o "g 300" o "g. 300" o "300g").

Altre indicazioni

In una descrizione (ad esempio di una ricetta per preparare un alimento), quando l’unità di misura non segue la relativa misura deve essere espressa con il suo nome e non con il simbolo. ("Aggiungere alcuni grammi di sale” e non "Aggiungere alcuni g di sale”).

Il peso degli ingredienti

La tematica del peso degli ingredienti è trattata nel Regolamento in più punti; nello specifico, per gli alimenti da commercializzare nell’Unione Europea valgono le seguenti note:

  • per quanto concerne la quantità netta si fa riferimento all’Articolo 23 dove si specifica, tra l’altro, che "La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo”; ulteriori indicazioni di dettaglio sono specificate nell’allegato IX “Indicazione della quantità netta";
     
  • per la tabella nutrizionale valgono le indicazioni di cui all’allegato XV "Espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale";
     
  • per il peso degli ingredienti fare riferimento allegato VII "Disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso” e all’allegato VIII “Indicazione quantitativa degli ingredienti".

In ogni caso, alcune indicazioni sono trasversali e valgono, in termini generali, anche fuori della UE; esse devono essere approfondite con il referente locale prima di procedere ad etichettare un alimento destinato a paesi extra UE. Per le esportazioni extra UE, inoltre è necessario approfondire l’unità di misura da utilizzare e valutare la necessità di specificare:

  • il peso del prodotto finale a seguito della cottura (qualora ci fossero variazioni di peso significative, come ad esempio per i prodotti che a seguito della cottura assorbono molti liquidi di cottura)
     
  • il peso del prodotto privo dell’eventuale glassatura dei prodotti (come ad esempio il pesce congelato)
     
  • il peso del prodotto privo del liquido di governo o di copertura (es. capperi ed olive in salamoia)
     
  • il peso del prodotto privo del liquido nel quale è immerso, anche se questo è considerato un ingrediente (es. verdura sottolio, tonno in olio di oliva); considerare di indicare anche la % o il peso del liquido;
     
  • il peso consigliato di ogni porzione di prodotto pronto per il consumo; valutare anche la necessità o opportunità di specificare le porzioni per categorie particolari (es. bambini, adolescenti, anziani, donne in stato di gravidanza)
     
  • il peso del prodotto nel caso in cui subisca significativi cali di peso
     
  • le differenze di peso ammesse tra quanto dichiarato e quanto effettivamente contenuto nella confezione (scostamenti %)

Inoltre, riguardo al peso degli ingredienti, il Regolamento Europeo, specifica che:

  • Gli ingredienti dell’alimento devono essere riportati in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento. - Articolo 18
     
  • Va indicata, nella lista degli ingredienti la presenza di acqua aggiunta, se quest’ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito – Allegato VI ed Allegato VII
     
  • Le miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali possono essere indicate come «Farine», facendo seguire l’enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso. – Allegato VII
     
  • Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti. – Allegato VII

 

Monica Perego

 

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