21 dicembre 2020

L’obbligatorietà della dichiarazione doganale export in Italia

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Il 18 dicembre 2020 è stata pubblicata la circolare 49/2020 in vista della Brexit su “ufficio doganale territorialmente competente” e altre semplificazioni per gli operatori economici.

L’obbligatorietà della dichiarazione doganale export in Italia

In vista della Brexit e dei possibili “colli di bottiglia” che potrebbero intasare i terminal e gli scali portuali, aerei e ferroviari per le merci da e per il Regno Unito (che oggi non scontano alcuna formalità doganale), l’autorità doganale del nostro Paese ritorna sull’argomento dell’ufficio doganale a cui devono essere presentate le merci da dichiarare per il regime doganale dell’esportazione.

La circolare n. 18/D del 29.12.2010 della Direzione Centrale richiamava l’attenzione sui possibili rischi e le difficoltà a cui avrebbero potuto andare incontro gli operatori economici che avessero disatteso quanto previsto dall’allora vigente Codice Doganale Comunitario, Reg. (CEE) n. 2913/1992 (che già ben chiariva all’art. 161 p. 5 quale dovesse essere l’ufficio doganale a cui andavano dichiarate le merci per l’esportazione) e sui cui la Commissione Europea con il documento 1667/94 del 14.11.1995 aveva precisato:

il  fatto  che  un esportatore  venda la  propria  merce “ex-work” e che l’acquirente estero  sia il  soggetto responsabile per il trasporto, non dà diritto a quest’ultimo di decidere il luogo ove presentare la dichiarazione  di esportazione il quale  deve, quindi, attenersi alla regola secondo la quale la  dichiarazione  di  esportazione  deve  essere  presentata  secondo  le  forme  e  regole  stabilite dalla normativa doganale vigente e quindi presso l’ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui  l’esportatore è stabilito o dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.”

L’attuale normativa vigente, in vigore dal 1° maggio 2016, nulla ha innovato a riguardo, giacché l’art. 221 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, intitolato “Ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale” e riferito all’art. 159 del Codice doganale dell’Unione, Reg. (UE) n. 952/2013, prevede espressamente al punto 2:

“I seguenti uffici doganali sono competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione: 

  • l’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito
  •  l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione
  • un altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi.

Nel caso in cui “le merci non superano i 3000 EUR in valore per spedizione e per dichiarante e non sono soggette a divieti o restrizioni, l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione”.

Nonostante il dettato normativo sia chiarissimo, e che lo stesso obbligo sia in vigore da quasi trent’anni, l’Agenzia delle Dogane, evidentemente consapevole del fatto che tale norma viene molto spesso del tutto disattesa, ha voluto per l’ennesima volta ritornare sul punto, sensibilizzando le imprese del nostro Paese al rispetto della legge.

La circolare 49/2020 del 18 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell’Agenzia, indica che l’autorità doganale italiana testualmente ritiene di:

  • attuare alcuni interventi di semplificazione e snellimento delle procedure di carattere doganale connesse alle operazioni di esportazione
  • richiamare l’attenzione su adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di esportazione che, correttamente attuati, consentono agli operatori di usufruire di benefici fiscali (non imponibilità/abbuono o rimborso ai fini IVA e accise) e velocizzazione delle procedure connessi alle operazioni di esportazione.

Aspetti operativi circolare n. 49/2020

Per quanto attiene le facilitazioni operative, informando degli interventi in corso da parte dei Servizi unionali, ad esempio per la codifica degli operatori dell’Irlanda del Nord con l’identificativo XI al posto di GB (come noto per l’Irlanda del Nord continueranno ai fini doganali ad applicarsi le regole ante Brexit), si richiama l’attenzione sulla necessità di ottenimento di specifiche autorizzazioni preventive per le operazioni di natura temporanea, i c.d. “traffici di perfezionamento”, attivo e passivo, rispettivamente per ricevere e spedire merce da sottoporre a una qualche lavorazione o trasformazione.

Queste autorizzazioni dall’ottobre 2017 si richiedono esclusivamente in modalità telematica attraverso l’apposito portale unionale (Trader Portal) che gestisce il CDS – Custom Decisions System, per operare sul quale occorre innanzi tutto essere accreditati al Servizio Telematico Doganale nazionale italiano, e avere nominato un “gestore delle autorizzazioni” (persona fisica) che possa depositare le relative istanze all’autorità doganale.

La nota 49/2020 informa a riguardo che è possibile depositare tali richieste indicando come validità una data successiva al 31.12.2020, e che nel caso non sia possibile farlo preventivamente si potrà regolarizzare le operazioni import/export svolte dal 1° gennaio 2021 richiedendo una autorizzazione con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 211 p. 2 del Codice doganale.

Si rammenta che la semplificazione “accettazione/autorizzazione“, che consente in base all’art. 163 del Regolamento delegato UE 2015/2446 di poter dichiarare per regimi doganali diversi dal transito le operazioni temporanee senza richiedere una autorizzazione preventiva, “potrà essere utilizzata nelle ipotesi in cui le operazioni relative siano sporadiche o molto semplici (ad esempio: le riparazioni), oppure nel caso in cui ci si ritrovi nei giorni a ridosso della data del recesso e non si sia ancora richiesta l’autorizzazione su TP come sopra specificato. In tale ultima ipotesi, gli Uffici locali valuteranno la possibilità di utilizzare tale procedura semplificata per svolgere le prime operazioni, in attesa di rilasciare l’autorizzazione formale su CDS”.

Infine, nulla di particolarmente innovativo con riferimento alle necessarie garanzie da prestare all’autorità doganale, ove previste: se l’autorizzazione al regime speciale (transito, traffici di perfezionamento, ammissione temporanea, uso finale, deposito doganale) viene concessa, rimarrà valida ma inefficace sino al deposito della garanzia a copertura dei diritti gravanti.

Autorizzazioni alla procedura del luogo approvato all’export

Una parte della circolare riguarda la possibilità di richiedere una apposita autorizzazione a svolgere le operazioni doganali di esportazione presso la sede dell’impresa, o da dove comunque partono le merci per essere spedite all’estero con tale regime doganale.

La semplificazione era già prevista in passato, e si definiva “procedura di domiciliazione doganale”. Con l’entrata in vigore della nuova normativa doganale nel 2016 l’Agenzia delle dogane ha concesso la possibilità di effettuare operazioni presso un “luogo approvato” dalla stessa, a fronte di apposita istanza da proporsi a cura delle imprese esportatrici, dei loro rappresentanti, oltre che da parte dei titolari di depositi doganali o di magazzini di temporanea custodia di società di gestione di nodi logistici (terminal ferroviari, autoporti, interporti) che mettono a disposizione dei dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari) spazi per l’effettuazione dei controlli doganali. I benefici connessi a tale semplificazione sono evidenti: l’impresa potrà consegnare le merci già sdoganate all’export al vettore incaricato del trasporto (che lo incarichi il cedente o il cessionario è del tutto irrilevante), disponendo immediatamente dell’identificativo dell’operazione (l’MRN, il noto Movement Reference Number), necessario per la verifica della positiva conclusione ai fini IVA del regime di esportazione sul portale telematico doganale nazionale AIDA (il c.d. ”visto uscire telematico”), sul quale sono presenti solo le operazioni dichiarate a un Ufficio doganale italiano e non quelle eventualmente dichiarate fuori dall’Italia (quest’ultime d’altronde non legittimamente effettuate, come già più sopra precisato).

L’esportatore in questo modo potrà evitare, come pure spesso accade, di dover ripetutamente sollecitare il rappresentante doganale all’invio della copia della dichiarazione export o almeno dell’MRN, cosa che per le spedizioni EXW in molti casi comporta addirittura di dover sborsare una somma di denaro per ottenerla, giacché ancorché la dichiarazione sia fatta “a nome” dell’impresa esportatrice le spese di sdoganamento export sono pagate dal cliente del Paese terzo o dal suo vettore, e dunque alcune agenzie doganali pretendono anche un ulteriore corrispettivo dall’esportatore.

In vista della Brexit

Ottenere l’autorizzazione a operare presso “luogo approvato” è estremamente utile anche in previsione dell’aumento delle operazioni di esportazione per le imprese che lavorano verso il Regno Unito, le cui vendite saranno soggette a dogana export. Proprio in considerazione dell’aumento delle dichiarazioni di esportazione da gestire l’Agenzia caldeggia l’utilizzo di tale semplificazione operative, per ottenere la quale ha previsto di poter anche evitare l’usuale accesso di verifica da parte dei propri funzionari, ritenendo sufficiente la presentazione da parte dell’impresa istante di una “planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardanti il luogo da autorizzare” così che “l’ufficio può procedere alla verifica d’ufficio su base documentale dell’idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale senza lo svolgimento del sopralluogo fisico antecedente al rilascio del provvedimento autorizzativo.” Alla circolare è pertanto allegato il relativo modulo di autocertificazione per procedere in tal senso.

Adempimenti dichiarativi all’esportazione

Testualmente viene indicato che: “anche se nelle esportazioni commerciali le parti coinvolte nelle operazioni di esportazione godono di massima flessibilità nell’individuazione del soggetto che può̀ agire come esportatore, operata tale scelta, per l’individuazione dell’ufficio al quale presentare la dichiarazione doganale di esportazione è necessario applicare i criteri dettati dall’art. 5, punto 314, del CDU, relativo alla definizione di persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che sono applicabili anche per determinare dove la medesima è stabilita all’interno di ciascuno Stato membro. Applicando tale criterio non è consentito presentare la dichiarazione di esportazione presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore…”.

Le uniche eccezioni previste per individuare altro ufficio competente sono le seguenti.

  • Quando le merci vengono consolidate, imballate o reimballate ai fini del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell’Unione in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la vendita per l’esportazione: in tali casi è consentita la presentazione della dichiarazione di esportazione all’Ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione il quale è generalmente quello da cui le merci con destinazione un paese terzo lasciano il territorio doganale dell’Unione. Si considerano imballate per l'esportazione le merci quando, ad esempio: sono preparate per la spedizione cioè̀ confezionate in cartoni in modo da evitare danni durante il loro trasporto; sono completamente reimballate da un'azienda specializzata o quando devono essere sottoposte ad un condizionamento finale in scatole appositamente previste per la spedizione.
  • Uno Stato membro può decidere di designare, per motivi amministrativi e quindi anche organizzativi, un determinato ufficio doganale come competente per determinate operazioni, ad esempio per tipologia di merce. In ambito nazionale tale evenienza ricorre per le operazioni di importazione e di esportazione degli esemplari di flora e fauna selvatica indicati negli allegati al Reg. CE n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Nel caso di subappalto, la dichiarazione può essere presentata all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito il subappaltatore (se ad esempio la società A che è responsabile dell’esportazione di una macchina dalla UE, subappalta la sua produzione alla società B, la dichiarazione può essere presentata all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilita la società B)
  • La dichiarazione può essere presentata presso un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci sulla base di circostanze giustificate riferite ad un caso individuale.
  • La dichiarazione di esportazione può essere presentata all'ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione nel caso di merci di valore non superiore a 3.000 euro per spedizione e per dichiarante e a condizione che esse non siano sottoposte a divieti o restrizioni oppure nei casi elencati nell’art. 137 del RD in cui è possibile ricorrere alla dichiarazione verbale
  • Se le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione in assenza di una dichiarazione doganale di esportazione questa deve essere presentata a posteriori all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito l'esportatore ai sensi dell’articolo 337, paragrafo 1, del RE.

La nota dell’Agenzia prosegue poi con ulteriori considerazioni riguardanti gli effetti che il corretto espletamento degli adempimenti doganali ha sulle statistiche del commercio internazionale, le cui rilevazioni determinano anche scelte di politica commerciale di estrema rilevanza, che non possono e non devono essere falsate dalla pur legittima scelta dei termini di resa a discrezione degli operatori economici. Questi restano ovviamente liberi di concordare le modalità con cui i beni devono essere esportati, ma anche in presenza di rese Incoterms EXW “…vanno osservati i criteri enunciati in merito l’individuazione dell’ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l’esportazione e presa in carico dall’acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all’ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore.”

Dopo alcune precisazioni sull’utilizzo del regime del “transito comune” da abbinare alle esportazioni verso UK (così da evitare ulteriori formalità all’atto dell’uscita e dell’ingresso delle merci) e sugli scambi verso l’Irlanda del Nord verso le quali rimarranno in essere le procedure di “transito comune” come se si trattasse ancora di territorio UE, la nota in discorso si conclude con il precetto per gli uffici doganali periferici che “svolgeranno ogni utile azione di assistenza agli operatori per la corretta attuazione degli adempimenti doganali e, nel contempo, di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni unionali sopra illustrate.” A buon intenditor…

 Massimiliano Mercurio

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