Le nuove istruzioni sono contenute nell’allegato XI della determinazione 493869 del 23 12 21, mentre nell’allegato XII sono definiti i nuovi tracciati record per l’invio delle dichiarazioni.
INTRA 1 BIS (riepilogo cessioni di beni)
Non cambia la periodicità di presentazione: sono obbligati alla presentazione mensile i soggetti che, almeno una volta negli ultimi 4 trimestri, abbiano superato l’ammontare dei 50.000 euro di cessioni in ambito UE. Sono soggetti a un obbligo di presentazione trimestrale i restanti operatori.
Semplificazioni di compilazione
La colonna natura della transazione si sdoppia in 2 sottocampi “a” e “b”.
L’obbligo di usare entrambe le colonne è attribuito ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività presumano di realizzare nell’anno in corso, un valore di spedizioni intracomunitarie superiore a 20.000.000 di euro.
E’ introdotta una nuova colonna denominata «origine delle merci» nel modello delle cessioni di beni. Si tratta di un campo obbligatorio per gli operatori con cadenza mensile (superiore ai 100.000 euro).
In tale campo, che assume rilevanza meramente statistica, si dovrà indicare l’origine NON preferenziale delle merce con indicazione del Paese di riferimento puntuale (IT, DE, CN, CH, ecc…).
E’ possibile, per ogni spedizione di valore inferiore ai 1.000 euro, compilare la dichiarazione intrastat senza disaggregazione delle nomenclature combinate utilizzando come unico codice di riferimento: 9950 0000.
Per spedizione si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura. In tali casi pertanto non deve essere indicata la voce doganale «puntuale» di ogni singola merce comprata e/o venduta.
INTRA 2 BIS (riepilogo acquisti di beni)
Nuova soglia per determinare la periodicità mensile: hanno l’obbligo di presentazione dell’intra acquisti merce con cadenza mensile i soggetti che almeno una volta negli ultimi 4 trimestri abbiano superato la soglia di 350.000 Euro.
E’ stata soppressa la dichiarazione trimestrale per gli altri operatori (non è neppure facoltativa).
E’ comunque possibile presentare l’intra su base mensile in modo facoltativo per monitorare il parametro dei 350.000 euro.
Semplificazioni di compilazione
Sono facoltativi i campi relativi a:
- Stato del fornitore: codice Iso Paese (FR, DE, PL, ecc…)
- Codice iva del fornitore (343243242B01)
- Ammontare delle operazioni in valuta
La colonna natura della transazione si sdoppia in 2 sottocampi “a” e “b”
L’obbligo di usare entrambe le colonne è attribuito ai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività presumano di realizzare nell’anno in corso, un valore di arrivi intracomunitari superiore a 20.000.000 di euro.
E’ possibile, per ogni spedizione di valore inferiore ai 1.000 euro, compilare la dichiarazione intrastat senza disaggregazione delle nomenclature combinate utilizzando come unico codice di riferimento: 9950 0000.
INTRA 1 QUATER (riepilogo cessioni di servizi)
Nulla cambia in relazione alla compilazione dell’intra servizi per le prestazioni rese in ambito UE sia per quanto attiene alla soglia per determinare la periodicità di presentazione, sia per quanto riguarda i campi da alimentare.
L’obbligo di compilazione è mensile se si superano i 50.000 euro in almeno uno degli ultimi 4 trimestri. Obbligo di presentazione trimestrale per i soggetti che non superino mai i 50.000 euro in almeno uno degli ultimi 4 trimestri.
Restano pertanto facoltative le colonne
- Modalita di erogazione
- Modalità di incasso
- Numero e data della fattura.
INTRA 2 QUATER (riepilogo acquisti di servizi)
Non cambia la soglia per la periodicità: sono tenuti alla compilazione dell’intra mensile servizi i soggetti che abbiano superato almeno una volta negli ultimi 4 trimestri la soglia di 100.000 euro.
Soppressa la cadenza trimestrale (non è neppure facoltativa) anche se risulta comunque possibile presentare l’intra in modo facoltativo su base mensile per monitorare il parametro.
Sono facoltative le indicazioni dei campi relativi a:
- Codice iva del fornitore (resta necessario indicare il codice Iso Paese a differenza di quanto avviene per le merci)
- Ammontare delle operazioni in valuta
- Paese di pagamento
Che si aggiungono alle colonne già facoltative:
- Modalita di erogazione
- Modalità di incasso
- Numero e data della fattura.
INTRA 1 SEXIES (riepilogo spedizioni in ambito contratto call of stock)
Le cessioni di beni effettuate in regime di call of stock devono essere riepilogate nella nuova sezione 5 indicando:
- Codice Iso Paese
- Numero di identificazione iva.
La periodicità di questa sezione è la medesima di quella individuata per le cessioni di beni.
Simone Del Nevo