4 febbraio 2013

Da marzo 2013 obbligo di “Due Diligence” per chi commercia legname

di lettura

Il 3 marzo 2013 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 995/2010 - noto come EU Timber Regulation (EUTR), pubblicato sulla G.U.U.E. il 20 ottobre 2010 – che ha l’obiettivo di contrastare il commercio di legname e di prodotti di legno tagliati abusivamente.

Da marzo 2013 obbligo di “Due Diligence” per chi commercia legname

Il Regolamento prevede:

  • divieto di immettere sul mercato UE legname di provenienza illegale e tagliato abusivamente e i prodotti da esso derivati
  • obbligo, per gli operatori responsabili della prima immissione dei prodotti legnosi nel mercato europeo, di adottare un sistema di “dovuta diligenza (Due Diligence System - DDS)
  • obbligo di tracciabilità di fornitori e clienti per i commercianti rivenditori.

Il Regolamento UE 995/2010 definisce quindi due soggetti specifici.

  1. Operatore: persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati. Ai fini del presente regolamento, l’operatore è il soggetto (proprietario boschivo, impresa di utilizzazione, importatore) che importa o immette per primo il legname ed i prodotti da esso derivati nel mercato comunitario (quindi, legname sia di origine extra UE che di origine UE).
    Gli operatori sono i soggetti più coinvolti dal Regolamento UE 995/2010: non possono immettere e utilizzare sul mercato comunitario legname di provenienza illegale e devono tenere un registro con il nome dei fornitori.
  2. Commerciante rivenditore: persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (impresa di prima e seconda lavorazione, impresa di trasformazione, industria cartiera). Questi soggetti devono conservare le informazioni sull'azienda da cui acquistano il legname e i prodotti da esso derivati e quelle del cliente a cui li vendono.  

Si evidenzia che un operatore può anche essere commerciante, per cui è tenuto sia al sistema di due diligence che alla tracciabilità di fornitori e clienti.

E’ necessario conservare la documentazione per cinque anni e solo fino all’ultimo punto di vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.

Sistema di Due Diligence

Gli operatori applicano il DDS a ciascun tipo specifico di legname o di prodotto da esso derivato, acquistato da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il Paese o i Paesi da cui il legname proviene o, se del caso, le regioni subnazionali e le concessioni di taglio rimangano invariati.

Un sistema di Due Diligence (DDS) si compone dei seguenti 3 elementi fondamentali:

  1. Accesso alle informazioni che riguardano: la normativa forestale in vigore nel Paese di origine del legno, il prodotto, il fornitore e il Paese dove il legno è stato raccolto
  2. Procedure di valutazione del rischio, attraverso specifici indicatori di alto e basso rischio
  3. Procedure di attenuazione del rischio, procedure aggiuntive adeguate e proporzionate al rischio rilevato.

1. Informazioni richieste

  • Descrizione della produzione
  • Paese in cui è effettuato il raccolto del legname
  • Quantità
  • Fornitore
  • Cliente
  • Conformità con la normativa vigente in materia di silvicoltura.

2. Procedure di valutazione del rischio

  • Garanzia di conformità alla normativa vigente (es: certificazioni, verifiche, licenze FLEGT, ecc…)
  • Prevalenza di taglio illegale di specie forestali
  • Prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione considerati
  • Eventuale presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU) o conflitti armati
  • Complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento).

3. Procedure di attenuazione del rischio

Si realizzano attraverso misure e procedure adeguate e proporzionate finalizzate a un’efficace riduzione del rischio. Possono includere: informazioni aggiuntive, documenti aggiuntivi e/o controlli da parte di enti terzi indipendenti.

Organismi di controllo

Gli operatori possono gestire un proprio DDS o affidarsi agli “Organismi di controllo” che forniscano loro un DDS.

Gli organismi di controllo sono enti privati in grado di fornire una procedura per la corretta applicazione del sistema DDS (sono comparabili agli Enti di Certificazione), devono essere riconosciuti dalla Commissione Europea e sono controllati dalle Autorità Competenti nazionali, appositamente designate per verificare la conformità al Regolamento UE 995/2010.

In Italia, l’Autorità competente designata è il Ministero delle Politiche Agricole e forestali.

Non è ancora disponibile un elenco degli organismi di controllo accreditati dalla Commissione UE, che provvederà a breve a pubblicarlo sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie C, e sul proprio sito e a tenerlo aggiornato.

Voci doganali

Il regolamento n. 995/2010 si applica a tutti i prodotti del legno, compresi il legno massello, il legno per pavimenti, il compensato, la pasta di cellulosa, la carta. In particolare, sono assoggettati al regolamento i prodotti di cui alle seguenti voci doganali:

  • 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
  • 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
  • 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
  • 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
  • 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
  • 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
  • 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
  • 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
  • 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile
  • 44130000 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
  • 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
  • 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
  • 44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
  • 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
  • Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (intesi come materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che sono destinati a essere smaltiti come rifiuti)
  • 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno
  • 94060020 Costruzioni prefabbricate.

Sono quindi esclusi: i materiali riciclati, come specificati sopra; il bambù e la carta stampata (per bambù occorre precisare solo se presente nella pasta di legno e di carta dei capitoli 47 e 48); tutto ciò che è consumato prima di entrare nel mercato comunitario; i prodotti dotati di licenze FLEGT e CITES. Il legname e i prodotti da esso derivati dotati di valide licenze FLEGT o CITES sono considerati conformi al regolamento n. 995/2010 (green lane o corridoio verde): le licenze FLEGT e le autorizzazioni CITES sono verificate ai punti di ingresso nell’UE dopodiché è necessario fornire la documentazione di tracciabilità nella supply chain all’interno del mercato comunitario.

Tuttavia, la UE ha deciso di non riconoscere alcuno schema di certificazione forestale volontario attualmente disponibile come prova automatica (green lane) di rispondenza ai requisiti della EUTR, ma è prevedibile che gli operatori in possesso di una certificazione FSC o PEFC (di gestione forestale o di catena di custodia) o similari vengano considerati a "rischio basso" ai fini del regolamento in esame, dal momento che sia la certificazione FSC che quella PEFC offrono garanzia di basso rischio, dal momento che entrambe certificano sia la gestione delle foreste che la catena di custodia, affrontando in tal modo sia la questione della legalità del taglio che della tracciabilità.

Sanzioni

Ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’art. 19 del Regolamento UE 995/2010 prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori:

  1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite
  2. sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati
  3. immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare un’attività commerciale.

Al momento della redazione dell’articolo, l’Italia non ha ancora emanato le norme sanzionatorie.

Mariaester Venturini - Cristina Piangatello

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