2 dicembre 2009

Il regime comune delle importazioni

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La Commissione dell’UE ha emanato il Regolamento (CE) n. 260/2009, pubblicato il 31.3.2009, relativo al regime delle importazioni.
Il regime comune delle importazioni

Il nuovo Regolamento persegue un duplice obiettivo:

  • chiarire lo scenario normativo a seguito delle numerose e sostanziali modifiche apportate al precedente Reg. (CEE) n. 3285/1994 nel corso della sua quindicennale vigenza
  • semplificare e armonizzare le formalità d’importazione, a prescindere dal luogo di sdoganamento, facendo ricorso anche all’utilizzo di formulari comuni a tutto il territorio doganale della Comunità.

Campo di applicazione

Le disposizioni si applicano a tutte le merci, originarie dei Paesi terzi, da importare nella Comunità, ad eccezione:

  • dei prodotti tessili, regolati da uno specifico regolamento, il n. 517/1994
  • dei prodotti originari di alcuni Paesi terzi elencati nel Reg. (CE) n. 625/2009: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakstan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam.

Il regolamento si applica, anche se in modo complementare, a taluni prodotti agricoli, soggetti all’organizzazione comune dei mercati: carni, vini, uova, sementi, cereali, riso, ecc.

Caratteristiche del provvedimento

  • Completa e uniforme liberalizzazione delle importazioni e assenza di misure restrittive quantitative.
  • Analisi delle importazioni dai Paesi terzi e dei diversi elementi della situazione economica e commerciale del prodotto considerato, nonché dell’impatto sul mercato interno e sui produttori comunitari.
  • Rispetto degli impegni internazionali assunti dall’UE nei confronti dei Paesi terzi.
  • Durata delle misure, limitata nel tempo.

Procedure d’informazione e di consultazione

Presupposto per emanare qualsiasi misura è la richiesta avanzata da uno o più Stati membri che paventino un incremento delle importazioni quali causa di situazioni di perturbamento del mercato interno. Pertanto, anche su richiesta di un solo Stato membro o di propria iniziativa la Commissione, accertato che l’andamento delle operazioni d’importazione nella Comunità potrebbe rendere necessaria l’adozione di misure restrittive, promuove le opportune consultazioni e, sulla base degli elementi messi a sua disposizione, convoca un Comitato allo scopo di:

  • esaminare le condizioni e l’andamento delle importazioni del prodotto considerato
  • valutare le eventuali misure da adottare.

L’adozione di qualsiasi misura è subordinata all’accertamento, sulla base degli elementi di prova disponibili, che è in atto un considerevole deterioramento della situazione economica generale, o la minaccia di aspetti pregiudizievoli per gli interessi dei produttori comunitari.

A conclusione dei lavori preparatori, la Commissione avvia un’inchiesta, verifica le informazioni di cui è in possesso ed emette la decisione, positiva o negativa, che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. L’esame degli elementi riguarda: 

  • il volume e l’ammontare del valore delle importazioni
  • l’impatto sui produttori
  • l’andamento dei diversi fattori economici che possono influire sul mercato, quali la produzione e la sua capacità, le scorte, le vendite, le quote di mercato, i prezzi, gli utili, la disoccupazione.

Qualora i risultati lo giustificano, la Commissione adotta o propone al Consiglio di adottare misure di controllo comunitario nei termini prestabiliti, che possono essere abbreviati in situazioni di emergenza.

Misure di vigilanza

Le misure di controllo per sottoporre il prodotto a vigilanza sono di due tipi:

  1. vigilanza comunitaria a posteriori, applicata dopo lo sdoganamento delle merci, che ha carattere statistico
  2. vigilanza comunitaria preventiva, applicata al momento dell’immissione in libera pratica, che richiede la presentazione di un documento d’importazione, per poter effettuare l’operazione.

Con l’avvento delle misure comunitarie, vengono a decadere le procedure nazionali, in particolare quelle relative al rilascio delle autorizzazioni e le procedure inerenti la sorveglianza all’importazione.

Di regola, la durata delle misure di vigilanza, salvo disposizioni contrarie, scade al termine del secondo semestre successivo a quello in cui sono state introdotte.

Il documento è valido su tutto il territorio doganale comunitario, indipendentemente dallo Stato membro che lo emette, è rilasciato gratuitamente dalle autorità competenti in due esemplari entro 5 giorni dalla data di ricevimento della domanda per tutti i quantitativi richiesti e deve essere redatto su un apposito modulo, il cui fac simile è riportato in allegato al regolamento in esame.
Se previsto, è obbligatorio presentare per i prodotti sottoposti a vigilanza il certificato d’origine al momento dell’espletamento delle formalità doganali.

Misure di sorveglianza

La Commissione, su richiesta anche di un solo Stato membro o di propria iniziativa, ove verifichi che le importazioni di un prodotto risultano talmente accresciute oppure a condizioni tali che analoghi prodotti comunitari o direttamente concorrenti possono subire gravi pregiudizi o rischiano di subirli, si attiva, disponendo:

  • l’abbreviazione dei termini di utilizzo dei documenti di vigilanza preventiva
  • la modifica del regime d’importazione del prodotto considerato, subordinando la sua immissione in libera pratica all’autorizzazione.

Le misure, valide in tutta la Comunità, sono immediatamente applicabili.

Per quanto riguarda i Paesi membri dell’OMC, le condizioni dell’incremento delle importazioni e del perturbamento del mercato interno, debbono verificarsi cumulativamente per determinare l’adozione di misure restrittive.

Nel caso in cui venisse instaurato un contingente, la cui procedura di gestione è disciplinata dal Reg. (CE) n. 717/2008, va tenuto conto, in particolare, dell’interesse di mantenere, per quanto possibile, l’interscambio dei beni tradizionale con i Paesi terzi, di rispettare l’osservanza dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore delle misure e di commercializzare quantità di prodotto identiche a quelle importate mediamente negli ultimi tre anni.
Le misure, dopo la loro entrata in vigore, sono applicate nei confronti di ogni prodotto immesso in libera pratica, ma non ostano alle importazioni delle merci che risultano già spedite verso il territorio doganale comunitario.

Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un Paese in via di sviluppo, membro dell’OMC, fino a quando la quantità di prodotto importato da quel Paese non supera il 3%.
La durata di validità delle misure di salvaguardia è limitata a quattro anni, salvo proroghe fino al massimo di otto anni.

Altri provvedimenti

Il Consiglio può adottare anche altri provvedimenti restrittivi, per consentire l’esercizio dei diritti o l’osservanza degli obblighi della Comunità o degli Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.
Le disposizioni, che possono essere emanate, non ostano all’adempimento degli obblighi derivanti da accordi specifici, conclusi dall’U.E. con i Paesi terzi, né ai divieti imposti da uno Stato membro per motivi di moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di tutela della salute degli uomini e degli animali, di preservazione dei vegetali, di tutela del patrimonio storico - artistico, di protezione della proprietà industriale e commerciale o di speciali formalità in materia di cambio.
Ogni Stato membro è obbligato a comunicare alla Commissione qualsiasi misura o formalità sin dalla loro emanazione.

Considerazioni complementari

Un altro regolamento, il n. 625/2009, relativo ai prodotti originari di alcuni Paesi, nei quali il commercio estero era esercitato dallo Stato, mentre ora si sono avviati verso la liberalizzazione dell’economia, presenta le medesime caratteristiche di quello sommariamente trattato.

La differenza tra le due normative è rappresentata dalla circostanza che il Reg. (CE) n. 625/2009 si applica soltanto nei confronti di alcuni Paesi terzi: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, mentre l’altro ha efficacia generale. Sono esclusi anche in questo caso i tessili, disciplinati da specifiche disposizioni.

Le importazioni dei prodotti originari di detti Paesi sono libere ed esenti da restrizioni quantitative, tranne il caso in cui la situazione può determinare l’emanazione di misure di salvaguardia o l’instaurazione di contingenti.
La procedura, in linea di massima, è identica per l’adozione delle misure di vigilanza, anche se condizioni particolari possono prevedere maggiore rigorosità, come limitando il termine di utilizzazione del documento d’importazione.
Altrettanto simile è la procedura per istituire le misure di salvaguardia, giustificate da un aumento delle importazioni e/o dal rischio di un grave pregiudizio economico per i produttori comunitari.

Il solo verificarsi di una sola delle condizioni può determinare l’adozione delle misure, diversamente da quanto avviene per tutti i Paesi terzi, membri dell’OMC, nei cui confronti le due condizioni debbono verificarsi cumulativamente.

Alessandro Lomaglio

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