19 gennaio 2021

Brexit: identificazione soggetti passivi nell’Irlanda del nord

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Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea.

Brexit: identificazione soggetti passivi nell’Irlanda del nord

La Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020 modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.

L'Irlanda del Nord, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, è rimasta soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice XI, diverso da quello del Regno Unito (che inizia con GB). La direttiva IVA, per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito del sistema ISO 3166 - alfa 2, prevede la possibilità di usare codici X.

Le prescrizioni della direttiva 2020/1756 comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli SM e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e- FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI”, previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA.

FonteAgenzia delle Dogane e dei Monopoli

Accordo Ue - Regno Unito

L'accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche dopo Brexit è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Dovrà essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo.

  1. Istituzione di un’area di libero scambio e di un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito
  2. Nuovo partenariato per la sicurezza dei cittadini
  3. Accordo in materia di governance

Istituzione di una zona di libero commercio dei beni prodotti all’interno dell’Unione europea e del Regno Unito, con piena esclusione di dazi e restrizioni quantitative. Con riferimento alle dogane, vengono incluse le facilitazioni già presenti in altre intese commerciali dell’Unione, compresa la possibilità di semplificazioni procedurali per operatori autorizzati, ma non la totale esenzione dai controlli doganali, sanitari e fitosanitari (assenti invece all’interno della UE). Previsto anche un quadro di collaborazione contro le frodi doganali e quelle sull’IVA.

L’area di libero scambio è importante per l’Italia: un settimo delle nostre esportazioni di beni verso il Regno Unito è costituito da prodotti agroalimentari e bevande, che in caso di tensioni commerciali sono più a rischio di subire misure restrittive.

Quanto allo scambio di servizi: non sono contemplati il diritto di stabilimento per le persone fisiche (salvo poche eccezioni per alcuni casi specifici) e il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, delle autorizzazioni allo svolgimento di determinate attività e dei sistemi di vigilanza bancaria e finanziaria. Le parti si sono impegnate a stipulare, entro il 31 marzo 2021, un Memorandum of Understanding sulla cooperazione regolamentare in materia finanziaria.

L’intesa commerciale copre anche i trasporti aerei e terrestri, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i diritti di proprietà intellettuale, gli appalti e la pesca (riduzione del 25% delle quote di cattura UE nelle acque britanniche da attuarsi nei prossimi cinque anni, al termine dei quali si terranno negoziati annuali sull’accesso).

Il partenariato per la sicurezza dei cittadini prevede la cooperazione di polizia, quella giudiziaria in materia penale e la protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali; disciplina lo scambio di informazioni, la partecipazione britannica ai programmi dell’Unione e la collaborazione in materia di contrasto al riciclaggio.

La governance sarà articolata in un Consiglio di partenariato, presieduto da un membro della Commissione europea e da un ministro del governo britannico, comitati specializzati di natura tecnica e un Consiglio di partenariato commerciale, copresieduto da alti funzionari delle due parti.

Il sistema di risoluzione delle controversie prevede il possibile ricorso a un tribunale arbitrale per le aree del partenariato economico.

La Commissione Europea ha predisposto delle linee guida sulla Brexit con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

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