14 febbraio 2019

Le misure di semplificazione degli scambi intracomunitari di beni

di lettura

In attesa dell’avvento del sistema definitivo, dopo oltre 25 anni dall’adozione del regime transitorio degli scambi intracomunitari, gli Stati membri si sono accordati per modificare a titolo transitorio nel biennio 2020-2021 le attuali regole Iva. Il Consiglio europeo il 4 dicembre 2018 ha adottato alcune misure applicabili dal1° gennaio 2020. 

Le misure di semplificazione degli scambi intracomunitari di beni

Obiettivo di tali modifiche è quello di rafforzare l’armonizzazione comunitaria, prevenire le frodi in materia Iva e assicurare maggiori certezze nel diritto agli operatori economici, in attesa del passaggio al regime definitivo iva, previsto per il 2022.
Le misure approvate di recente, sono contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912.
Le aree di intervento possono essere così sintetizzate:

  • numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie dei beni;
  • semplificazioni per l’utilizzo del call of stock;
  • semplificazione delle norme relative alle vendite a catena;
  • la prova del trasporto della cessione comunitaria.

Numero di identificazione Iva

L’iscrizione al Vies quale elemento sostanziale per poter distinguere i soggetti passivi dai consumatori finali è una tesi che ha da sempre sostenuto l’Agenzia delle Entrate, ma non è mai stata convincente. Dequalificare alla stregua di operazioni interne le operazioni intracomunitarie effettuate in assenza dell’iscrizione al Vies non trova fondamento con le disposizioni nazionali, quanto con quelle comunitarie. 
Dal 1° gennaio 2020 al fine di assicurare controlli più efficaci, viene  inserito,  tra le condizioni essenziali per considerare non imponibile una cessione, il possesso di un valido numero di identificazione Iva da parte del soggetto passivo o dell’Ente non soggetto passivo, destinatario di una cessione intracomunitaria di beni. Quindi quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in questi anni sul requisito sostanziale dell’iscrizione al Vies non è condivisibile perché se così fosse non sarebbe necessaria una norma modificativa (tesi sostenuta dall’Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Nello specifico, come già accade oggi, il fornitore dovrà verificare lo status dell’acquirente attraverso il sistema Vies prima di emettere fattura senza applicazione dell’iva.

Call-of stock 

Il “call-of stock, che in Italia è meglio conosciuto come “consigment stock”, è un regime che ricorre quando il venditore trasferisce dei beni presso un deposito a disposizione di un acquirente la cui identità è nota sin dall’origine e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito.
In ambito nazionale non ci sono problemi, le difficoltà sorgono quando fornitore e acquirente sono situati in Stati membri differenti. 
Esistono Stati membri che richiedono ai fornitori non residenti di aprire una partita iva al proprio interno, considerando l’operazione di trasferimento di beni quale operazione assimilata ad una cessione comunitaria. Altri Stati non la richiedono e considerano realizzata l’operazione intra-unionale al momento del prelievo dei beni dal deposito. 
Nella prima ipotesi l’operazione è la seguente:

  • il fornitore effettua una cessione intracomunitaria assimilata nello Stato di partenza;
  • l’arrivo dei beni dà luogo ad un acquisto comunitario da parte del fornitore;
  • il fornitore dovrà identificarsi nello Stato membro di arrivo;
  • quando i beni sono prelevati e consegnati all’acquirente si verifica la seconda cessione e luogo di effettuazione è lo Stato membro dove è situato il deposito. 

Nella seconda ipotesi l’operazione è la seguente:

  • un’unica cessione nello Stato membro di partenza;
  • un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino;
  • le operazioni si realizzano contestualmente all’atto del prelievo da parte dell’acquirente.

Per ovviare alle difformità anzidette tra le normative dei vari Stati, le nuove regole stabiliscono a decorrere dal 1° gennaio 2020, similmente a quanto già avviene in Italia che il regime di call-off stock dia luogo ad un’unica cessione nello Stato membro di partenza e ad un acquisto intra-unionale nello Stato membro in cui è situato lo stock. In questo modo non sarà più indispensabile per i fornitori, dover verificare, se sia necessario nello Stato membro in cui ha collocato beni in regime di call-off stock, doversi identificare.      

Vendite a catena   

Le operazioni a catena si verificano quando a fronte di una sequenza di cessioni si verifica un unico trasferimento di beni, direttamente dal primo fornitore all’acquirente finale. Le cessioni a catena comprendono anche le operazioni triangolari e sono caratterizzate dalla presenza dei seguenti soggetti:

  • fornitore materiale dei beni o primo cedente;
  • promotore della triangolazione, cioè colui che genera la triangolazione;
  • destinatario finale della triangolazione, cioè colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.  

In relazione alle vendite a catena, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia solo una cessione può assumere il carattere di vendita intracomunitaria non imponibile. Le successive cessioni vanno assoggettate ad iva e pertanto potrebbe essere necessaria l’identificazione iva del cedente nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. La difficoltà delle suddette operazioni è pertanto quella di individuare l’operazione alla quale sia imputabile il trasporto intra-unionale che è l’unica a beneficiare dell’esenzione
In seguito alle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2020 al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri e dare maggiori certezze agli operatori economici viene stabilito che nelle “operazioni a catena”, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, salvo che quest’ultimo abbia comunicato al proprio fornitore il numero di partita iva attribuitogli dallo Stato membro di partenza dei beni. Questa situazione sostanzialmente si verifica quando promotore e cedente risultano identificati nel medesimo Stato membro

La prova del trasporto della cessione comunitaria

A tutt’oggi la mancanza di una disciplina armonizzata nella determinazione della prova delle cessioni intracomunitarie di beni ha creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese. Tutto questo ha comportato ostacoli agli scambi intracomunitari.
Dal 1° gennaio 2020 vengono introdotte nuove regole, finalizzate alla semplificazione delle seguenti situazioni:

  • beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto;
  • beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.  

Nella prima fattispecie vi è la presunzione che i beni siano stati spediti/ trasportati dallo Stato membro di partenza verso la Stato membro di arrivo quando il cedente oltre a certificare che i beni sono stati trasportati da lui o da un terzo per suo conto, è in possesso di almeno due elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, relativi al trasporto o alla spedizione ( CMR, Polizza di carico ecc). In alternativa, il cedente dovrà essere in possesso di un solo elemento di quelli citati precedentemente, in combinazione con uno qualsiasi di singoli elementi di prova non contraddittori indicati nel testo del regolamento.
Nella seconda fattispecie il cedente dovrà essere in possesso, oltre ai documenti previsti nell’ipotesi precedente, di una dichiarazione scritta dall’acquirente, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Quest’ultima dichiarazione viene resa in sostituzione della certificazione del cedente. 

Alberto Perani    

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