10 aprile 2024

Clausola No re-export to Russia

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ll XII pacchetto di sanzioni verso la Russia stabilisce che, dal 20 marzo 2024, all’atto dell’esportazione di determinati beni o tecnologie, l’esportatore è tenuto a vietare per contratto la riesportazione di questi ultimi in Russia (articolo 12, octies).

Clausola No re-export to Russia

L'articolo 12g mira a combattere l'elusione dei divieti di esportazione dell'UE (merci esportate verso paesi terzi, vengono poi riesportate in Russia aggirando gli embarghi commerciali).

Le sanzioni colpiscono l’export di determinati beni e impongono quindi obblighi contrattuali anche alle imprese esportatrici che non hanno rapporti commerciali con la Russia.

Prodotti sensibili

La clausola “no Russia” va inserita nei contratti commerciali che prevedono l’esportazione dei seguenti beni:

  • prodotti del settore aeronautico (elencati nell’allegato XI)
  • carburanti per aereo e additivi per carburanti (elencati nell’allegato XX)
  • armi da fuoco e munizioni (elencati nell’allegato XXXV)
  • prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XL (queste le voci doganali colpite, fermo restando che non tutti i prodotti di queste voci sono inseriti nell’Allegato: 8471, 8482, 8486, 8504, 8517, 8525, 8526, 8529, 8534, 8536, 8532, 8541, 8542, 8543, 8548, 8807, 9013, 9014, 9027, 9030).

L’obbligo di inserire la clausola “no Russia” NON trova applicazione nelle esportazioni verso i Paesi partner (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia) che già applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dall’UE. 

Linee guida della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato delle FAQ che forniscono indicazioni sul corretto utilizzo della nuova clausola.

La previsione di un requisito giuridico per determinati beni sensibili migliora la certezza giuridica nei rapporti commerciali e crea un effetto deterrente nei confronti degli operatori extracomunitari che reindirizzano le merci UE sanzionate verso la Russia, esponendoli a penalità contrattuali.

La clausola di "non riesportazione verso la Russia" va inserita nei contratti di esportazione, vendita, fornitura, trasferimento o simili.

Contenuti della clausola

Gli operatori sono liberi di scegliere la dicitura appropriata per la clausola di divieto di riesportazione in Russia, purché il risultato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 12g.

La Commissione raccomanda che la clausola sia identificata come elemento essenziale del contratto e suggerisce il seguente modello, particolarmente indicato nei contratti stipulati nelle giurisdizioni considerate ad alto rischio di elusione.

(1) “The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:

  • termination of this Agreement
  • and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.

(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information”.

Fonte: Commissione europea

Contrattualistica
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