20 settembre 2017

Codice Doganale dell’Unione: modifiche alle disposizioni di applicazione

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La Commissione europea ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni di applicazione del Codice Doganale dell’Unione, con particolare riguardo agli adempimenti connessi alla gestione dell’origine delle merci.

Codice Doganale dell’Unione: modifiche alle disposizioni di applicazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Nota Prot. 89161/RU dell’1/08/2017, fornendo chiarimenti a seguito della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell’8 giugno 2017 (pubblicato in G.U.U.E. L149 del 13.06.2017), che ha apportato modifiche ad alcune disposizioni di applicazione del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento di esecuzione UE 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 pubblicato in G.U.U.E. L343 del 29.12.2015) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data del 14 giugno 2017.

 Il Regolamento di esecuzione 2017/989 elenca:

  • nell’articolo 1, le “rettifiche” ad alcune norme di applicazione del CDU al fine di renderle più chiare,
  • nell’articolo 2  le “modifiche” divenute necessarie a seguito dei mutamenti del quadro giuridico connesso ai procedimenti doganali, intervenuti dopo l’adozione delle disposizioni di applicazione. 

Evidenziamo le novità più rilevanti introdotte relativamente agli adempimenti connessi alla gestione dell’origine delle merci.

Autorizzazione di esportatore autorizzato 

Sono inclusi tra gli “esportatori autorizzati” i soggetti rispeditori quali operatori economici che possono ottenere lo status di esportatore autorizzato; ciò in conformità a quanto previsto dallo stesso R.E. 2015/2447 che consente ai soggetti “rispeditori” di produrre prove di origine sostitutive in alternativa alle dichiarazioni di origine presentate dagli esportatori autorizzati. 

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

In particolare il Par. (3) ha modificato l’articolo 62 R.E., rubricato “Dichiarazione a lungo termine del fornitore”. Tale disposizione è stata semplificata e riformulata per consentire al fornitore di rilasciare un’unica dichiarazione che copra sia le merci consegnate entro la data del rilascio della dichiarazione che quelle consegnate dopo tale data.

In particolare, il testo dell’art. 62 R.E. prevedeva che le dichiarazioni a lungo termine del fornitore potessero coprire, alternativamente, un periodo nel passato - fino ad un massimo di 12 mesi antecedenti rispetto alla data di compilazione, coincidente con la data di fine validità del periodo coperto - oppure un periodo nel futuro - fino ad un massimo di 24 mesi. Ciò, in concreto, poteva comportare una situazione in cui, nel corso dello stesso anno, potevano essere richieste al fornitore due distinte dichiarazioni, con diversi periodi di validità.

Il nuovo testo precisa, altresì, che la dichiarazione a lungo termine dovrà riportare tre date

  • la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); 
  • la data di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
  • la data di termine del periodo di validità (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio. 

Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione 

La nuova disposizione prevede che un documento relativo all’origine, nell’ambito di regimi preferenziali con un Paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati REX (ad esempio l’accordo UE/Canada – CETA, non ancora entrato in applicazione provvisoria), può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato dall’autorità doganale di uno Stato membro. Sono previste due deroghe: 

  • la prima prevede che, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore non registrato può compilare il predetto documento, detto limite è pari a 6.000 euro per ciascuna spedizione;
  • una seconda deroga dispone che, fino al 31 dicembre 2017, un documento relativo all’origine potrà essere compilato da un esportatore non registrato a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’Unione.

Obbligazioni doganali e garanzie

In particolare il Par. (10): ha modificato l’articolo 158 R.E., rubricato “Livello della garanzia globale”. La nuova formulazione della disposizione definisce con maggiore chiarezza la base per l’applicazione della riduzione delle garanzie globali, ma nulla modifica in ordine alle percentuali di abbattimento dell’importo di riferimento della garanzia ammessa (sia per obbligazioni doganali potenziali che sorte).

Par. (11): ha modificato l’articolo 161 R.E., rubricato “Revoca e annullamento di un impegno assunto nel caso di una garanzia isolata a mezzo di certificati”. Precisamente, al testo di tale articolo, al fine di evitare l’utilizzo di un certificato di garanzia isolata dopo la revoca o l’annullamento dell’impegno assunto per tale certificato, è stato aggiunto un ulteriore paragrafo in cui il Legislatore unionale stabilisce che i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente, dalla data di effetto della revoca o dell'annullamento, non possono più essere utilizzati per vincolare le merci al regime di transito unionale.

Par. (12): ha modificato l’articolo 163 R.E., rubricato “Responsabilità delle associazioni garanti per le operazioni TIR” [Regimi nel quadro delle convenzioni TIR e ATA]

In conclusione si osserva che le summenzionate modifiche intervenute con il Regolamento UE 2017/989 mirano a rendere più chiara e comprensibile agli operatori la complessa normativa doganale unionale. Allo stesso tempo alle imprese che operano con l’estero (import/export) è richiesta una maggiore competenza in tale ambito anche al fine di evitare violazioni che possano comportare conseguenze rilevanti in termini di sanzioni e/o mancate opportunità commerciali.

In tal senso, si evidenzia che la nuova disposizione relativa all’esportatore registrato Rex, deroghe a parte, imporrà a tutti coloro che dovranno dichiarare l’origine preferenziale di diventare esportatori registrati. 

Questo comporterà inevitabilmente per le imprese richiedenti di ben valutare il rispetto delle regole di origine preferenziale. Questa potrebbe essere, quindi, l’occasione per avviare all’interno delle imprese una verifica seria e puntuale circa il rispetto o meno di tali regole e quindi la possibilità di poter dichiarare o meno l’origine preferenziale dei prodotti. Se si pensa, infatti, che l’Unione Europea ha in programma nuovi trattati di libero scambio oltre a quelli già in essere (dopo il Canada, sono stati avviati negoziati con Australia e Nuova Zelanda), le imprese dovrebbero essere portate a dare un'importanza rilevante al tema dell’origine della merce (preferenziale e non preferenziale).

Giuseppe De Marinis

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