4 aprile 2018

Operazioni doganali… non in dogana

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Nell’articolo una panoramica della normativa italiana ed europea relativa alla gestione delle operazioni doganali presso le sedi dell’operatore economico.

Operazioni doganali… non in dogana

La possibilità di ottenere un’autorizzazione da parte dell’Autorità doganale per poter svolgere le operazioni doganali senza dovere necessariamente presentare fisicamente la merce in uno “spazio doganale”, (ovvero un luogo delimitato e controllato ove le merci siano materialmente introdotte al fine di espletare le necessarie formalità), era già prevista anche prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale dell’Unione e dei regolamenti ad esso collegati, avvenuta come ricordiamo lo scorso 1° maggio 2016.

Invero il Codice Doganale Comunitario e le relative Disposizioni di Applicazione ammettevano già la possibilità che per “… semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, (…omissis…) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana” e che “la procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.”

Il Reg. (CE) n. 1192/2008 del 17.11.2008 aveva poi proceduto all’unificazione delle autorizzazioni relative ai regimi doganali, alla destinazione particolare di talune merci, alle procedure di dichiarazione semplificata, alle procedure di domiciliazione o procedure semplificate di accertamento con l’intento di creare un ambiente più moderno ed un sistema comunitario integrato, anche al fine di evitare possibili distorsioni della concorrenza tra imprese di Stati membri diversi.

Con diversi e successivi dispositivi di prassi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disciplinato nel dettaglio le modalità e i requisiti necessari per la richiesta di autorizzazione alle procedure di domiciliazione, consentendo alle imprese che avessero ottenuto la relativa autorizzazione di poter gestire presso le proprie sedi lo svolgimento delle operazioni, con grandi vantaggi in termini di riduzione di tempi e costi per l’espletamento delle stesse. 

Si noti che ben l’85% delle dichiarazioni doganali sono presentate in procedura di domiciliazione.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme unionali si è reso necessario adeguare la disciplina, peraltro già rivisitata in ragione dell’introduzione nelle norme di riferimento della figura dell’Operatore Economico Autorizzato – AEO.

Pacchetto doganale dell’Unione

La circolare prot. 45898 RU del 19 aprile 2016 forniva già le prime indicazioni sulle novità introdotte con il c.d. “pacchetto doganale dell’Unione” anche con riguardo alle procedure domiciliate:

Secondo quanto previsto dal nuovo codice, le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione, rimangono valide sino al loro riesame (artt. 250 e 251 RD) - da concludersi entro il 30 aprile 2019 - ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole (art. 254 RD). Pertanto sono state apportate le opportune modifiche al sistema informatico affinché i luoghi autorizzati censiti nella banca dati delle autorizzazioni alle domiciliate e alle semplificate per il transito (speditore/destinatario autorizzato) possano svolgere la funzione di “luoghi approvati” e possano essere così utilizzati nell’ambito della dichiarazione “normale in dogana” (art. 162 del CDU) con presentazione delle merci presso un luogo approvato (art. 139 del CDU), nel seguito richiamata come “Ordinaria c/o luogo”.

Tutti i soggetti già autorizzati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme hanno potuto dunque continuare a operare presso le proprie sedi e sono stati sottoposti a riesame, o lo saranno da qui a un paio d’anni al massimo. Giova forse precisare che ciò non era del tutto scontato, posto che se l’Agenzia non si fosse attivata con le disposizioni di prassi in discorso la pedissequa applicazione di quanto previsto dalle norme unionali avrebbe vanificato anni di migliorie e implementazioni che in Italia hanno permesso la totale digitalizzazione delle operazioni: nessun altro Paese membro può vantare lo stesso livello di informatizzazione né l’utilizzo di diversi altri istituti che, unitamente alle procedure “ordinarie presso luogo approvato” di cui trattasi, hanno consentito una modernizzazione del “momento doganale” e degli aspetti ad esso collegati che nell’Unione può consentire ben pochi paragoni. 

Fascicolo elettronico in Italia

Ci si riferisce in particolare all’introduzione del c.d. “fascicolo elettronico – FE”, che consente di eseguire l’upload dei documenti a corredo delle dichiarazioni doganali, consentendo agli Uffici la “tracciabilità dell’intero ciclo di vita della dichiarazione doganale e dell’iter di esecuzione dei controlli. Il FE e le nuove applicazioni di gestione delle dichiarazioni sono state progettati nella prospettiva del loro riutilizzo nell’ambito dello sdoganamento centralizzato nazionale. I processi digitali per la realizzazione dello sdoganamento centralizzato nazionale sono in corso di definizione e, come di consueto, saranno presentati per la condivisione e la successiva sperimentazione in ambiente di addestramento al tavolo tecnico permanente ecustoms.”

L’espletamento delle formalità in “procedura ordinaria c/o luogo” permette di beneficiare delle seguenti facilitazioni:

  • trasmissione H24  - 7 giorni su 7 per le dichiarazioni con firma digitale di:
    • import (msg IM);
    • export e di export abbinata a transito (msg ET); o transito (msg ET);
  • ricezione immediata dell’indicazione se l’operazione è svincolata o non svincolabile, per l’effettuazione di eventuali controlli;
  • disponibilità immediata sul portale dell’Agenzia del canale di controllo determinato dal Circuito Doganale di Controllo (CDC);
  • in caso di utilizzo di FE colloquio via portale tra dogana e dichiarante per l’esecuzione dei controlli.

Luoghi diversi dalla dogana

Con la recentissima nota prot. 27517 RU del 6 marzo scorso, sono state integrate le istruzioni operative diramate con la circolare citata sopra, a seguito di richieste di chiarimenti in merito alle condizioni ed ai requisiti necessari per l’utilizzo dei luoghi diversi dalla dogana per la presentazione delle merci.

In quest’ultima nota si precisa che i luoghi autorizzati alle procedure domiciliate svolgono la funzione:

  • di luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell’art. 139 CDU, come fossero dunque “uffici di ingresso” nel territorio doganale dell’Unione; 
  • di luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di esportazione in ragione della definizione di “presentazione delle merci in dogana” recata dall’art. 5 (33) CDU.

Le ulteriori precisazioni fornite da quest’ultima nota attengono alle modalità di inserimento di nuovi luoghi approvati da parte di titolari di autorizzazioni già rilasciate oppure da soggetti che, non già autorizzati, intendano operare presso un luogo approvato e che devono corredare l’istanza con “elementi che giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l’occasionalità”.

Il procedimento autorizzativo deve concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Soggetti che possono richiedere l’autorizzazione

Con riguardo alla tipologia di operazioni da svolgere, i soggetti che intendano richiedere una autorizzazione ad operare presso luogo approvato all’import sono quelli espressamente previsti all’art. 139 CDU:

  • la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell'Unione;
  •  la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;
  • la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione.

I soggetti che richiedono un’autorizzazione ad operare presso luogo approvato per il regime doganale dell’esportazione devono garantire che tale luogo sia idoneo all’effettuazione di controlli. La relativa istanza può essere presentata da:

  • dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari) che effettuino con continuità operazioni di esportazione presso il luogo da approvare a condizione che siano in possesso del titolo giuridico per l’utilizzo del luogo per la presentazione delle merci (es: diritto di proprietà, contratto di locazione, comodato, contratto di servizio);
  • titolari di depositi doganali e di magazzini di temporanea custodia, società di gestione di nodi logistici (terminal ferroviari, autoporti, interporti, ...) che mettono a disposizione dei dichiaranti (aziende esportatrici o loro intermediari) spazi per l’effettuazione dei controlli doganali.

La possibilità di essere autorizzati a operare al di fuori dei normali spazi doganali, unitamente alle altre innovazioni attivate dalla dogana italiana (Sportello unico doganale e dei controlli, Fast corridor, pre-clearing, fascicolo elettronico) hanno senza dubbio reso la vita un po’ più semplice a molti operatori, soprattutto se questi hanno potuto usufruire dei vantaggi riservati agli Operatori Economici Autorizzati essendo entrati in possesso della corrispondente autorizzazione, e di tutte queste migliorie va senza dubbio dato atto all’Agenzia Centrale in primis. Resta però forse ancora molto da fare, almeno da parte degli Uffici periferici, che sono poi il contatto diretto e immediato con l’utenza.

Avv. Massimiliano Mercurio

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